Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
RSS
12345678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Il permesso retribuito per il personale non medico
4541

Il permesso retribuito per il personale non medico

Art. 34, lett. j) del CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 34 del CCNL Aiop per il personale non medico prevede una serie di ipotesi in cui i dipendenti hanno diritto ad assentarsi legittimamente dal lavoro previa richiesta di permessi, i quali, a seconda delle ragioni sottese, possono essere retribuiti o non retribuiti.

Tra i permessi retribuiti, detto articolo prevede l’ipotesi di cui alla lett. j) che dispone: “in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno come regolamentato dall’art. 4, comma 1, legge 53/2000 e dal DM 278/2000 e s.m.i.”.

Tuttavia, nel tempo, su più fronti, ci si è interrogati in merito al significato e alla portata dell’espressione “grave infermità”, in quanto tale concetto non viene esplicitato né dalla Legge 53/2000, né dal DM 278 del 2000 che dispone in merito modalità applicative del beneficio.

Tale incertezza ha dunque giustificato l’intervento della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, in risposta all’interpello n. 16 del 10 giugno 2008 formulato dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale, esprimeva il seguente indirizzo: “…. In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” – previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per “gravi motivi”, di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 – si ritiene che il richiedente debba fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di “grave infermità”.

In altre parole, secondo l’autorevole parere del Ministero del Lavoro, era onere del dipendente presentare all’ufficio preposto la documentazione relativa la patologia sofferta dal proprio congiunto, al fine di ottenere un certificato da cui si evincesse la “grave infermità” e poi produrlo al datore di lavoro.

Com’è evidente, detta soluzione prevedeva un meccanismo piuttosto farraginoso, il quale, tra l’altro, risultava idoneo a produrre delle difformità di trattamento, atteso l’elevato grado di discrezionalità determinato dall’inesistenza di elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità”.

Detta circostanza ha spinto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ad intervenire nuovamente in materia con la nota chiarificatrice del 25 novembre 2008, con cui il dicastero ha fornito ulteriori precisazioni all’istanza presentata con interpello in parola.

Riesaminata la problematica, il Ministero ha dunque spiegato che il concetto di “grave infermità, pur non trovando espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati dal già richiamato DM n. 278/2000 e che, pertanto, le patologie elencate in esso sono da considerare figure sintomatiche della grave infermità ricercata.

In secondo luogo, in merito agli aspetti operativi, il Ministero ha spiegato che, poiché la disciplina ritiene presupposto indefettibile per il diritto al permesso la presentazione di documentazione rilasciata dal medico specialista attestante le gravi patologie, deve considerarsi idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di “grave infermità”.

Orbene, alla stregua delle istruzioni fornite dal Ministero, il permesso di tre giorni lavorativi, di cui all’art. 4 lett. j) del CCNL Aiop, dovrà essere concesso al dipendente esclusivamente ove questo produca un certificato da cui si evinca che il proprio coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o un parente entro il secondo grado, soffra di una patologia riconducibile ai gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000, ovvero:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Diversamente, la richiesta di permesso andrà rigettata.

Previous Article Le novità sul lavoro
Next Article Ricerca, innovazione e sostenibilità. Il contributo degli attori privati
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top