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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

L’infermiere e la diligenza qualificata
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L’infermiere e la diligenza qualificata

Ordinanza della Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Roma del 18.11.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’Ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/12, depositato nella Cancelleria Sezione Lavoro del Tribunale di Roma da un infermiere, il quale istava per la declaratoria di nullità del licenziamento per giusta causa irrogato da un noto Ospedale romano.
La Struttura sanitaria aveva assunto la determinazione di procedere con il provvedimento espulsivo, all’esito del ricevimento, nell’arco di pochi giorni, di due reclami da parte di utenti a carico dell’infermiere da cui emergevano delle gravissime condotte, certamente inappropriate al ruolo assistenziale svolto e censurabili sotto il profilo disciplinare.
In particolare, in uno di detti reclami, una paziente rappresentava alla Struttura come il lavoratore avesse tenuto nei suoi confronti “ripetuti comportamenti scandalosi” che le avevano procurato “tremori, tachicardia ed angoscia”, specificando nel dettaglio le condotte assunte.
Stante tali segnalazioni, l’Ospedale, nelle more di ogni dovuto accertamento, al fine di evitare la possibile reiterazione dei comportamenti dell’infermiere, provvedeva a sospendere cautelativamente il dipendente ai sensi dell’art. 41 del CCNL AIOP (oggi art. 42).
Ricevuta la comunicazione della risoluzione, il dipendente impugnava il licenziamento e, contestualmente, chiedeva di estrarre copia dei cennati reclami trasmessi all’azienda.
A tal proposito, giova osservare che l’accesso al fascicolo personale è un diritto del lavoratore, il quale deve essere ammesso a visionare la documentazione in possesso dell’azienda, a meno che non vi siano dei controinteressati. Alla stregua di tale principio, al fine di offrire tutela ai propri pazienti, la Struttura decideva di disattendere l’istanza del lavoratore, ritenendo sufficiente la trascrizione delle note nelle contestazioni.
Il lavoratore proponeva formale ricorso al Garante della Privacy, al fine di veder censurata la condotta di parte datoriale. Tuttavia, l’autorità indipendente, valutati i fatti sottoposti dall’ex dipendente e vagliate le difese dell’azienda, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore ritenendo “esente da censure” il comportamento del datore di lavoro.
In particolare, il Garante, modificando il proprio precedente orientamento, rilevava come al lavoratore fossero stati forniti tutti gli elementi idonei alla propria difesa e, pertanto, riteneva infondate le relative doglianze (In argomento si veda anche Informaiop n. 306).
Si costituiva nel giudizio l’azienda, chiedendo il rigetto del ricorso e l’accertamento della piena legittimità del provvedimento di licenziamento da essa adottato, stante la gravissima condotta tenuta dal lavoratore.
Il Tribunale di Roma, previa puntuale analisi dei fatti oggetto di giudizio e senza procedere con alcuna istruttoria, ma fondando il proprio convincimento su quanto dedotto dai pazienti nei cennati reclami, ritenuti più che esaustivi, rigettava il ricorso dell’ex dipendente, confermando, per l’effetto, l’impugnato licenziamento e rilevando che “le condotte addebitate, così come puntualmente descritte nel dettaglio dei reclami presentati dai pazienti, e dianzi riportate per esteso, risultano con ogni evidenza gravi e censurabili, atteso il delicato compito che un infermiere è chiamato a svolgere e che sempre va svolto con attenzione e cura e deve mantenersi scevro da atteggiamenti e comportamenti quali descritti nei reclami dei pazienti”.
In altre parole, il Giudice del lavoro, accertata la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione e dando un importante rilievo a circostanziate segnalazioni degli utenti, rilevava come le condotte si fossero appalesate di maggiore gravità alla luce del ruolo di infermiere rivestito dal lavoratore, il quale, in quanto soggetto operante in ambito sanitario, è sempre tenuto ad attenersi al un canone di diligenza qualificata che deve sovrintendere all’operato di ogni professionista deputato all’assistenza.
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