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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata
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Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 9427 del 05.04.2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato con lettera del 11 gennaio 2018, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento, assumendo di non aver mai ricevuto la contestazione e di non aver dunque potuto fornire le sue giustificazioni.

Orbene, il Tribunale, dapprima e la Corte d’appello, successivamente, hanno invece ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017, con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

 

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