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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura
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Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto da una struttura ospedaliera e, per l’effetto, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, riteneva fondate le doglianze di un medico operante in una casa di cura privata che instava per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
In prima battuta, la Cassazione ha ricordato che, atteso il peculiare rapporto che si istaura tra la struttura privata e il medico, caratterizzato da uno scarsamente apprezzabile assoggettamento del lavoratore alle direttive di parte datoriale, in ragione dell’alto grado di professionalità delle mansioni svolte, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari concernenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In particolare: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
Ed infatti, con riferimento ai medici operanti in strutture private, la Corte ha individuato il discrimen tra lavoro subordinato e libera professione sulla base di indici fattuali quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se “l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico” con quella dell'impresa, oppure “ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
In particolare la Corte, richiamando la propria Sentenza n. 14573 del 2012, ha evidenziato come la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico possa desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, le quali possono risultare proprie di un rapporto subordinato ove siano prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati.
Inoltre, la Corte ha offerto valenza all’organizzazione aziendale, che si concretizza nella predisposizione dei turni da parte dell’azienda, o anche, nell’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, sulla scorta dei criteri enucleati dalla Cassazione, aveva accertato che le prestazioni rese dalla ricorrente erano meramente esecutive delle prescrizioni di altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandandola anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, ad avviso della Suprema Corte, dà luogo a una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’articolo 2094 del codice civile.
Pur tuttavia, è opportuno evidenziare che tale statuizione risulta in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 76 del 2015, con cui, tra l’altro, la Consulta rilevava come “l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal… personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione”.
Tuttavia è d’uopo prendere atto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene con una ricostruzione non pienamente condivisibile, ha definito i parametri della subordinazione del medico e i relativi confini con il lavoro autonomo.
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