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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

ANPAL e Agenzia delle Entrate

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

STATO DI DISOCCUPAZIONE: LE NUOVE REGOLE ANPAL
Con la circolare n.1/2019 l’ANPAL chiarisce le nuove regole relative allo stato di disoccupazione. In riferimento alle novità introdotte dal D.L. n.4/2019 l’ANPAL definisce che lo stato di disoccupazione ed il lavoratore in disoccupazione, è da considerarsi tale, anche nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. In riferimento alla norma generale che considera i disoccupati come privi di impegno e che dichiarano in forma telematica la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative, la nuova disposizione introdotta dalla presente circolare si aggiunge, alternativamente, ai requisiti per il rilascio del DID (Dichiarazione di immediata Disponibilità online). La durata della disoccupazione si computa in giorni a decorrere dal rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca, quindi al computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che siano presenti 365 giorni più 1. Per i 6 mesi di disoccupazione parimenti 180 giorni più 1. Nella circolare è poi definito il regime di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di attività di lavoro subordinato ma nel rispetto dei requisiti relativi ai redditi di lavoro dipendente come discusso poco sopra. La valutazione del reddito, spiega l’Istituto, è da effettuare in termini prospettici, riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. In conclusione, viene poi specificata tale gestione per le attività di lavoro autonomo, più attività di tipologia diversa, attività di lavoro intermittente, tirocinio e svolgimento di prestazioni occasionali. Tali nuove disposizioni sono da considerare applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019.

RIMBORSO SPESE MEDICHE E TASSAZIONE DA APPLICARE

Con l’Interpello n.285/2019 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia relativamente alle spese mediche rimborsate dal datore di lavoro. Nello specifico, il caso verte sulle somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute in anni precedenti e sul tipo di tassazione da applicare e se si devono applicare le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR. L’Agenzia ribadisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche le somme a titolo di rimborso spese al lavoratore, in quanto dipendente, costituiscono per lui reddito da lavoro dipendente fatto salvo le specifiche dei commi 2 e seguenti dell’art. 51 del TUIR. Con precedente circolare (n.326/1997) si è precisato che sono soggetti ad imposizione anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione. Le somme corrisposte a titolo di rimborso concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e ne viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, difatti il datore di lavoro, è tenuto ad operare nel momento del pagamento la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
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