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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)
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Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l'articolo 4, co. 1, della legge 300/1970.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La nota, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori e precisa che l'installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l'istanza autorizzativa all'Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.

L'INL specifica sul punto che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all'accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori…”.

Affronta dunque diverse fattispecie, specificando innanzitutto che, in caso di aziende multilocalizzate, se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'INL, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest'ultima; mentre, in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'Inl o, in alternativa, alla sede centrale.

Secondo l'Ispettorato, inoltre, l'articolo 4 si applica esclusivamente alle aziende in cui siano presenti lavoratori; pertanto, un'impresa senza dipendenti (ma che ha in programma di assumerne) può presentare l'istanza precisando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività, oppure attestando che l'impianto già installato sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo.

L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo – sulla base delle indicazioni del Garante - che l'installazione sia consentita (e quindi sia possibile rilasciare l'autorizzazione) solo ove il sistema:

- escluda il monitoraggio continuo del lavoratore;

- consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale);

- consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;

- effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);

- preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi istallati su autovetture, non è necessario produrre all'Ispettorato l'elenco delle targhe dei veicoli.

In ultimo, la nota dispone che l'articolo 4, co. 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015: “prestazioni prevalentemente personali, continuativa ed eseguite secondo modalità etero organizzate”), ai quali sono estese le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto nonchè ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali “applicandosi a questi ultimi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati”, ma non ai volontari, essendo tale tipologia di attività “incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

 

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