Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
RSS
1345678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria
4555

Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria

Nota a sentenza del Consiglio di Stato 1 marzo 2019 n. 1425

Avv. Giuseppe De Marco, |LegalSanità

Leggendo l’importante decisione del Consiglio di Stato, si può con soddisfazione, e finalmente, rilevare che ci sono priorità non sacrificabili all’altare dell’esigenza di contenimento dei costi e dell’equilibrio di bilancio. Chi scrive ha sempre amaramente evidenziato le sentenze che ricordavano che il diritto alla salute è un diritto relativo, ossia finanziariamente condizionato. Questa volta si tratta del caso in cui non può essere mortificato anche il nucleo fondamentale del diritto alla salute.
La scelta del Ministero di riduzione dei posti letto codice 75, restringendo le patologie riconducibili, è illogica senza idonea motivazione dal punto di vista dell’analisi dei risultati.
Confermata la sentenza del TAR Lazio (n.7006/2017) con la quale era stato annullato il D.M. salute n.70 del 2 aprile 2015 nella parte in cui stabilisce “il numero di posti letto di neuro-riabilitazione entro un limite di 0.02 posti letto per mille abitanti”.
Il ricorrente Istituto di ricovero e cura del Lazio, in primo grado, non aveva tanto censurato la quantificazione dello standard nazionale di posti letto a carico del SSR per un livello non superiore a 3,7 per mille abitati, comprensivi di 0,7 per riabilitazione e post-acuzie, quanto unicamente il punto 2.6 dell’all.1, laddove si stabilisce che il limite dello 0,7 posti letto per mille abitanti sia comprensivo dei posti letto di neuro-riabilitazione e che quest’ultimo sia limitato allo 0,02 p.l. per mille abitanti.
A parte il fatto che è rimesso in realtà ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, per cui non è rinvenibile un criterio idoneamente supportato, l’illogicità della scelta ministeriale emerge anche negli approdi scientifici prodotti in atti dall’Istituto, laddove si pone in luce la penalizzazione che tale scelta comporterebbe per i pazienti “in cui una grave o gravissima situazione clinico-funzionale sia dovuta a patologi non comportanti obbligatoriamente un disturbo della coscienza (quali p.s. la locked-in syndrome da ictus vertebro -basilari, altri gravi casi di ictus cerebrale, teatraplegie acute da sindorme da Guillain-Barrè, gravi forme di slcerosi multipla, postumi di enecfaliti e neoplasie cerebrali, o altre).
D’altro canto, il Ministero non ha neppure prodotto uno studio sull’impatto complessivo anche economico-finanziario della mancata sottoposizione di siffatti pazienti alla neuro-riabilitazione cod. 75.
Per i giudici la previsione contenuta nel D.M. oggetto di gravame, appare non supportata da idonea motivazione ed istruttoria, risolvendosi dunque, come censurato dal ricorrente in primo grado, in un’ingiustificata compressione del diritto alla salute, peraltro in contrasto con la stessa finalità di perseguimento dell’appropriatezza dell’uso delle risorse pubbliche, proprio perché non confrontato con idonei studi dell’impatto della misura.
“Seppure, dunque, il sistema sanitario è caratterizzato dalle esigenze di contenimento dei costi e di riequilibrio del bilancio, vi sono settori - come quello in esame - in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale di politica sanitaria, tesa al mantenimento dei macro-equilibri finanziari deve trovare fondamento, attraverso un’adeguata istruttoria, nell’individuazione di priorità non sacrificabili.
Del resto, nella fattispecie oggetto di causa, la carenza evidenziata, e la conseguente riduzione di riabilitazione appropriata, si traduce in costo sociale e, dunque, economico per la collettività, visto l’impatto che pazienti non adeguatamente riabilitati hanno sulle famiglie e sul SSN”.

Previous Article L’UEHP firma il Manifesto “All Policies for a Healthy Europe” presentato al Parlamento europeo
Next Article Non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top