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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage
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Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 20497 del 3.8.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica della dipendente - riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità - alla qualifica di ausiliaria socio sanitaria in precedenza attribuita di cui la lavoratrice assumeva la violazione dell’obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Messina, in sede di reclamo, accertavano l’illegittimità del licenziamento, avendo - a loro dire - la società proceduto ad assumere altro soggetto in mansioni compatibili con quelle precedentemente assegnate alla dipendente poi licenziata.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione parte datoriale, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare il licenziamento impugnato atteso che l’obbligo di repêchage è condizionato alla effettiva disponibilità di un posto di lavoro compatibile con lo stato di salute del dipendente e con la sua professionalità (valutazione omessa nei gradi precedenti), salva l’insindacabile discrezionalità e libertà del datore di lavoro, di organizzare la propria attività imprenditoriale, oggetto di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 41 Cost..
La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, confermava il principio secondo cui, in caso di sopravvenuta infermità permanente del dipendente, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola inesigibilità sopravvenuta della prestazione. Infatti, tale impossibilità viene meno ove il lavoratore possa essere adibito ad una diversa mansione all’interno dell’azienda, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
E, in particolare, la Corte sanciva: “nell’ottica del bilanciamento di opposti interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36, 41 Cost.), quale quello connesso alla conservazione del posto di lavoro e quello connesso alla libertà di iniziativa economica, è stato ritenuto non potersi pretendere che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”.
In altre parole, la Cassazione, richiamando oramai consolidata giurisprudenza (si veda Cass. Sez. Un. n. 7755/1998, Cass. n. 29250/2017; Cass. n. 15500/2009; Cass. n. 25883/2008), ha ribadito che l’obbligo di repêchage non si declina nell’onere di parte datoriale di alterare l’organizzazione tecnico produttiva al fine di “creare” una posizione in cui inserire il lavoratore divenuto inidoneo, ma esclusivamente nella “verifica della esistenza nell’organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente”.
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