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Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione
Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018
Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018 (allegata), ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.
Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
La Corte di Cassazione, confermando i due precedenti giudizi di merito, ha invece affermato la responsabilità del professionista mettendo in rilievo: il particolare affidamento riposto dalla giovane nella diagnosi e nelle indicazioni ricevute dal neurologo; la negligenza dimostrata da quest'ultimo nella trattazione del caso, avendo prescritto un accertamento risultato fuorviante ai fini dell'individuazione dell'esatta causa della patologia; l'omessa, doverosa esplorazione, da parte del sanitario, della possibile origine cardiologica dei preoccupanti svenimenti della paziente; l'errore diagnostico.