Art. 1, commi 218 - 222: al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del SSN e ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, prevedono di applicare fino al 31 dicembre 2026 la tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive introdotte dall’articolo 11, comma 1, del c.d. DL Bollette (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi e previste per il personale medico e infermieristico per il settore dell’emergenza urgenza) nonché di estendere tali tariffe dal 2024 al 2026 a tutto il personale medico e al personale sanitario del comparto sanità operante presso le Aziende e gli Enti del SSN.
Inoltre, è previsto che, per il personale sanitario del predetto comparto, la tariffa oraria possa essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Per tale finalità la norma prevede che per il medesimo periodo 2024-2026 sia autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il personale medico e di 80 milioni di euro annui per il personale sanitario del comparto. Ai predetti oneri, pari complessivamente a 280 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Infine, si prevede che l’Organismo paritetico regionale presenti al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
Art. 1, commi 224 - 231: demandano all’AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col SSN di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere.
Inoltre, stabiliscono che, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN sia sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:
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una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);
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una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
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una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
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una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
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una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Questa quota è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Poi, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, riconosciute ulteriori quote fisse:
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una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00;
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una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie - ad esclusione di quelle rurali sussidiate - con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00;
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una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00.
Il fine è la valorizzazione del servizio reso dalle farmacie a più basso fatturato - soprattutto ubicate nei piccoli centri urbani ove è preponderante la dispensazione di farmaci SSN che, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa convenzionata, sono state maggiormente esposte al rischio di chiusura.
Le disposizioni prevedono altresì che a decorrere dal 1° marzo 2024 cessi l’applicazione di una serie di sconti, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali, per malattie croniche ed equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto).
Viene, inoltre, prevista l’istituzione da parte del Ministero della Salute di un tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, deve monitorare l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci erogati in regime di SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia, dell’AIFA, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, senza diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Infine, viene disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1° marzo 2024, della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della Salute, sentita l’AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.