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Liste d'attesa. Ecco il Piano Schillaci
La bozza del decreto legge, atteso in Consiglio dei Ministri per i primi di giugno, incrementa i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di 2 punti percentuali per l’anno 2024, di 4 punti percentuali per l’anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026.
Cup unico regionale e infra-regionale, piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti Cup territoriali come condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali per l’accreditamento delle strutture, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, incremento dei limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di 2 punti percentuali per l’anno 2024, di 4 punti percentuali per l’anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026 ed estensione degli orari per effettuare visite ed esami nelle giornate di sabato e domenica.
Queste alcune delle misure urgenti contenute nella bozza di Decreto recante misure urgenti di garanzia sui tempi dell'erogazione delle prestazioni per la riduzione delle liste di attesa e altre disposizioni urgenti in materia sanitaria, c.d. DL liste di attesa, del Ministro Orazio Schillaci, atteso in Consiglio dei Ministri per i primi di giugno.
Di seguito una analisi, articolo per articolo, della bozza del provvedimento:
L'articolo 1 (Carta dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie) stabilisce quali sono i diritti che il cittadino possiede nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. In particolare, il cittadino ha diritto:
• all’accesso alle liste di attesa senza incorrere in sospensioni;
• all’erogazione delle prestazioni sanitarie sia nelle strutture pubbliche che private;
• al rispetto dei tempi massimi di attesa per l’accesso alle prestazioni;
• alla comunicazione chiara e aggiornata sui tempi massimi per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali diagnostiche e di ricovero e sulle modalità di segnalazione di disservizi.
Il secondo comma prevede che le regioni garantiscano i predetti diritti anche mediante gli strumenti per il Governo delle liste di attesa.
Il terzo comma stabilisce che le regioni possano effettuare appositi controlli per garantire la corretta effettuazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate, adottando misure nei confronti dei direttori generali. Il quarto comma prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative al divieto di sospensione delle attività di prenotazione si preveda una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Inoltre, ai soggetti responsabili delle violazioni dell'obbligo per l’accesso ai documenti amministrativi è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 8.000 euro a un massimo di euro 30.000.
L'articolo 2 (Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) stabilisce che il medico prescrittore debba attribuire, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, un'appropriata classe di priorità e indicare il sospetto diagnostico, utilizzando il codice di classificazione internazionale delle malattie (ICD- 9- CM e successive modificazioni).
Il secondo comma prevede che ad ognuna delle seguenti classi di priorità corrisponda una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria:
a) classe U (URGENTE): entro 72 ore dalla richiesta di prestazione;
b) classe B (BREVE ATTESA): entro 10 giorni dalla prenotazione;
c) classe D (DIFFERITA): entro 30 giorni per le visite ovvero 60 giorni per gli accertamenti diagnostici della prenotazione;
d) classe P (PROGRAMMABILE): entro 120 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
Il terzo comma stabilisce che le regioni promuovano misure utili a consentire al medico specialista di effettuare ulteriori accertamenti per completare il sospetto diagnostico prendendo in carico l’assistito, direttamente o attraverso la struttura sanitaria ove opera.
Il quarto comma prevede che le prestazioni di specialistica ambulatoriale siano erogate dalle aziende sanitarie locali anche tramite le aziende ospedaliere e gli erogatori privati accreditati, previa stipula degli accordi contrattuali. Le prime erogano almeno il 90% delle prestazioni entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità.
Il quinto comma stabilisce che i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere elaborino annualmente un documento di programmazione contenente l'analisi e la previsione relativa alla domanda di prestazioni ambulatoriali e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.
Il sesto comma prevede che le aziende sanitarie locali e ospedaliere e gli erogatori privati accreditati garantiscano l'utilizzo degli strumenti di telemedicina, tra cui il teleconsulto, quali strumenti di integrazione tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.
L'articolo 3 (Istituzione del Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) istituisce presso il Ministero della Salute, il «Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa» (SINGLA), quale insieme delle strutture, degli strumenti e delle competenze volte al superamento delle liste di attesa e al fenomeno della mobilità attiva e passiva.
Nel dettaglio, tale sistema svolge le seguenti funzioni:
• analizzare il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e in ricovero ordinario e Day Hospital;
• governare la domanda delle prestazioni attraverso la promozione della appropriatezza prescrittiva e organizzativa in collaborazione con i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, anche nelle forme di aggregazione previste, e altri professionisti operanti nelle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in quelle accreditate e convenzionate;
• identificare e dimensionare il sistema d'offerta necessario per garantire la risposta alla domanda di prestazioni attese in linea con le esigenze espresse dai fabbisogni rilevati;
• monitorare il rispetto delle condizioni di offerta, delle regole e dei tempi di attesa attraverso la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PINLA);
• integrare il modello di governance del SSN basato sul Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) con indicatori di monitoraggio riguardanti le liste di attesa;
• collegare i sistemi regionali e aziendali di governo delle liste di attesa ai ruoli di rete nel Servizio sanitario regionale (SSR) quali il sistema dell'emergenza urgenza, delle reti tempo dipendenti, delle reti di patologia, i sistemi di risposta tempestiva e di prevenzione e controllo in caso di eventi catastrofici di tipo biologico e non biologico;
• definire un piano di formazione dei professionisti sanitari per promuovere l'appropriatezza prescrittiva e organizzativa e fornire indicazione alle regioni per la formazione del personale addetto ai Centri Unici di Prenotazione (CUP) e di tutti gli operatori del SSN coinvolti nei sistemi di prenotazione e accesso alle prestazioni;
• definire un piano di comunicazione istituzionale diretto ai cittadini;
• promuovere il collegamento dei sistemi di prenotazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introducendo il monitoraggio dei tempi di attesa dei ricoveri, con l'utilizzo di indicatori di flusso, capacità e produttività e collegamento con il paradigma volumi ed esiti.
L'articolo 4 (Funzionamento del Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) stabilisce che il Sistema Nazionale di Governo delle liste di Attesa (SINGLA) venga governato da una Cabina di Regia (CdR) istituita presso il Ministero della Salute e presieduta dal Ministro della Salute. In particolare, essa sovraintende all’elaborazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa e vigila all’attuazione delle misure previste dal presente decreto.
Nel dettaglio, alla CdR partecipano:
• il capo di gabinetto del Ministero della salute;
• due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
• il capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
• il capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;
• il direttore generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria;
• il direttore responsabile dei sistemi informativi del Ministero della salute;
• il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
• il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).
Alla seduta della CdR possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, delle società scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, dei fondi contrattuali, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi. La segreteria della CdR è curata dalla Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria. Il SINGLA individua e adotta specifici strumenti per la promozione dell'appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni rese, attraverso l'implementazione del “Sistema Nazionale delle Linee Guida” (Snlg) adottato dall'Istituto Superiore di Sanità e tenendo conto del programma nazionale di “Buone Pratiche Cliniche”.
L'articolo 5 (Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) prevede che il Ministero della Salute definisca, ai fini dell’implementazione delle reti di offerta con riferimento alla gestione delle patologie croniche, anche attraverso la piattaforma di telemedicina, apposite Linee di indirizzo rivolte alle regioni dirette all’allineamento della domanda di assistenza sanitaria.
Il secondo comma stabilisce che le regioni definiscano i Piani regionali di contenimento e recupero delle liste di attesa (PINGLA), nell’ambito dei quali è stabilito il fabbisogno regionale per ogni branca specialistica per provincia e per area metropolitana, programmando la struttura di offerta con particolare attenzione:
• ai nuovi attori nella rete di erogazione;
• ai canali innovativi di prenotazione;
• alla ridefinizione dei percorsi di tutela;
• al potenziamento e individuazione di forme di presa in carico alternative al ricovero;
• ai criteri e indirizzi sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Il terzo comma prevede che venga definito e garantito, per le patologie croniche, l'accesso alle prestazioni presenti nei «pacchetti di prestazione» attraverso agende dedicate gestite direttamente dallo specialista di riferimento o dalle Centrali Operative Territoriali (C.O.T.) o dal Dipartimento Cure primarie della ASL di appartenenza.
L'articolo 6 (Disposizioni per il governo delle liste di attesa) stabilisce che per l’attuazione del rafforzamento degli strumenti di monitoraggio dell'equilibrio tra offerta istituzionale e attività libero professionale intramoenia (ALPI), sia per le prestazioni ambulatoriali che di ricovero, l’AGENAS effettui il monitoraggio sui tempi massimi di attesa per classi di priorità delle prestazioni prenotate in regime istituzionale e in regime di libera professione intramoenia (ALPI).
Il secondo comma prevede che, per implementare il livello di monitorabilità del sistema di erogazione delle prestazioni nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, si richieda l'utilizzo di strumenti di prescrizione dematerializzati e interoperabili che individuino il quesito diagnostico.
L'articolo 7 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa) istituisce presso l’AGENAS la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.
Il secondo comma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, siano adottate specifiche linee guida per definire le modalità attuative della predetta interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.
Il terzo comma stabilisce che la piattaforma persegua i seguenti obiettivi:
• misurazione delle prestazioni in lista di attesa;
• disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
• verifica del rispetto del divieto di sospensione delle attività di prenotazione;
• modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;
• produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;
• attuazione decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, c.d. DM 77;
• appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle Linee guida e suggerite nelle Buone pratiche clinico-assistenziali. Il quarto comma prevede che AGENAS possa attuare meccanismi di audit nei confronti delle aziende sanitarie titolari delle agende al fine di verificare il corretto funzionamento delle liste di attesa.
L'articolo 8 (Istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell'Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa) istituisce nel sito istituzionale del Ministero della Salute il registro delle segnalazioni per il mancato rispetto dei diritti di cui al primo comma. La data del funzionamento è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga stabilita la composizione dell'Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa, a cui partecipano i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni e i rappresentanti delle organizzazioni civiche di tutela della salute.
L'articolo 9 (Centri unici di prenotazione regionali e provinciali) prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infraregionale.
Il secondo comma stabilisce che, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali, costituisca condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali.
Il terzo comma prevede che l’implementazione da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, costituisca specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni dell'accreditamento istituzionale.
Il quarto comma prevede che le regioni promuovano l’attivazione di soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket.
Il quinto comma stabilisce che il CUP attivi un sistema di «Recall» per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o per la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche in modalità on demand, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in linee guida omogenee di livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il sesto comma prevede che nel caso in cui l’assistito non si presenti nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, possa essere tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilito dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
L'articolo 10 (Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche) prevede che al fine di ridurre le liste di attesa ed evitare degenze prolungate, le visite diagnostiche e specialistiche possano essere effettuate nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata.
L'articolo 11 (Disposizioni sui limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale) prevede che i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN siano incrementati a livello regionale, per l'anno 2024 e non oltre un importo complessivo pari al 25% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
Il secondo comma stabilisce che a decorrere dal 2025, la spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, sia determinata sulla base della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN di cui al D.M. 24 gennaio 2023.
Il terzo comma prevede che con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
L'articolo 12 (Disposizioni in materia di tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario) prevede che al fine di garantire il recupero delle liste di attesa le regioni possano utilizzare le misure per incrementare le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di una quota non superiore allo 0,4% del livello del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024. Tali risorse sono da intendersi aggiuntive per le Regioni da poter utilizzare quali somme ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio 30 dicembre 2023 n.213, purché rientrino nel limite dello 0,4%. Nella quota si considerano anche gli emolumenti corrisposti ai medici specialisti con incarichi di lavoro autonomo finalizzati al recupero delle liste d'attesa.
Il secondo comma stabilisce che per le finalità di cui sopra, le regioni forniscano alle aziende la possibilità di derogare ai limiti stabiliti dal CCNL area Sanità 2019-2021, relativi al costo complessivo delle prestazioni aggiuntive sostenuto nell'anno 2021, purché la spesa rientri nel limite dello 0,4% del livello del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
Il terzo comma prevede che le aziende e gli enti del SSN possano disporre della quota scaturente dalle trattenute anche incrementando l'importo della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive, fino a un massimo del 20% della stessa, ovvero, finanziando, entro il medesimo limite, la quota di incremento delle tariffe delle prestazioni aggiuntive rese nei servizi che presentano maggiori necessità, previamente individuati. Il quarto comma stabilisce che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2019-2021, siano determinati tenendo conto della tassazione separata con aliquota del 15%. Il quinto comma prevede che tali compensi non si considerino concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali. Il sesto comma autorizza una decontribuzione fiscale per complessivi 106.352.512 euro per l'anno 2024. Il settimo comma autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi [•] euro per l'anno 2024.
L'articolo 13 (Disposizioni relative agli specialisti ambulatoriali interni) prevede che, per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le aziende e gli enti del SSN possano avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni, già in servizio a tempo indeterminato, su richiesta degli stessi. Il secondo comma stabilisce che la tariffa oraria prevista dagli art.43-44 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali possa essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, laddove inferiore. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l’anno 2024, a cui si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che, a tal fine, è corrispondentemente incrementato.
L'articolo 14 (Disposizioni relative al conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica) prevede la possibilità per i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi, di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale per un massimo di 12 ore settimanali.
L'articolo 15 (Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario) stabilisce che, al fine di ridurre le liste di attesa e di contrastare il fenomeno dei medici gettonisti, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria nonché delle professioni sanitarie attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 16 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati) prevede che siano incrementati i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di 2 punti percentuali per l’anno 2024, di 4 punti percentuali per l’anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026. Il secondo comma stabilisce che le prestazioni salvavita effettuate dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere private accreditate non siano in ogni caso soggette al limite di spesa.
L'articolo 17 (Disposizioni urgenti per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia) definisce i nuovi servizi erogati dalle farmacie per il SSN. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, le farmacie possono:
• dispensare per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
• effettuare nell'ambito dei servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, prestazioni analitiche di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
• somministrare vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. In particolare, i farmacisti devono essere opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali e le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;
• effettuare test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva;
• effettuare, nei limiti delle proprie competenze professionali, i servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;
• prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale;
• erogare (i farmacisti titolari) i servizi sanitari utilizzando i locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti;
• erogare i servizi sanitari nei locali attraverso la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadono nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia;
• apporre presso i locali, al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi
sanitari offerti nei locali, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e fornire idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi;
• due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari, anche utilizzando i medesimi locali separati, previa stipula del contratto di rete. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali di cui da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.
L'articolo 18 (Riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale) prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano individuati criteri condivisi al livello nazionale per il raggiungimento in forma singola o associata dei valori soglia di prestazioni, favorendo il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali (es. contratti di rete), che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento. Il secondo comma stabilisce che presso i laboratori di analisi cliniche accreditati sia consentito lo svolgimento dei servizi di telemedicina. Le modalità tecniche e organizzative sono definite con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'articolo 19 (Misure di premialità) prevede che siano stabiliti meccanismi premiali per le regioni che garantiscano il rispetto dei tempi massimi di attesa. Il secondo comma stabilisce che ai fini della verifica e della valutazione delle attività dei direttori generali, le regioni possano fissare specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa, integrando i relativi contratti individuali. Nel dettaglio:
• è riconosciuto, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio del Ministero della Salute, un incremento della retribuzione di risultato non inferiore al 10%;
• per il raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste d’attesa è riconosciuto, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio del Ministero della Salute, un incremento della retribuzione di risultato non inferiore al 10%.
L'articolo 20 (Disposizioni in materia di salute mentale)
L’articolo autorizza la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per i servizi di Salute mentale.
L'articolo 21 (Disposizioni relative alle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) autorizza per gli anni 2024-2026 la spesa di 40 milioni di euro per la realizzazione di nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
L'articolo 22 (Istituzione Scuola nazionale dell’Amministrazione sanitaria) prevede l’istituzione della Scuola nazionale dell’Amministrazione sanitaria con un fondo con dotazione pari a 1 milioni di euro.
Il secondo comma stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia, siano definiti i principi e i criteri istitutivi, nonché i compiti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sanitaria.
L'articolo 23 (Misure urgenti in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali) contiene misure urgenti in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali.
L'articolo 24 (Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi e altri soggetti equiparati per il contenimento delle liste di attesa) prevede disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi e altri soggetti equiparati per il contenimento delle liste di attesa nell’ambito della collaborazione pubblico-privato, con l’obiettivo specifico di migliorare la capacità del Servizio sanitario nazionale, di monitorare i bisogni di salute dei cittadini e analizzare la domanda delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. L’iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è subordinata all’adozione da parte del soggetto richiedente di un nomenclatore delle prestazioni, articolato per ambiti e aree assistenziali in coerenza con il sistema di classificazione delle prestazioni incluse nei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.