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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale
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Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale

Parere n. 0000804 del 19 maggio 2021

Com’è noto, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, in base al D.L. n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), i 24 mesi.  La norma specifica dunque che il limite dei 24 mesi è strettamente connesso alla sommatoria di contratti a termine stipulati per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale, concedendo dunque la possibilità di superarlo ove al lavoratore vengano assegnate (contrattualmente e di fatto) mansioni rientranti in un diverso livello e categoria legale.

Sul punto, con un interessante parere, oggi in commento, si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, su richiesta di indicazioni dell’ITL di Genova in merito alla corretta interpretazione della norma, a fronte di numerose istanze di rinnovo (in deroga assistita innanzi, appunto, all’ITL) con modifica del livello contrattuale. Ed infatti l’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 87/18 (c.d. Decreto Dignità) consente al datore di lavoro di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi all’ispettorato, una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi fissata per legge, ovvero la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva. 

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che la procedura sia applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta la durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 81/2015), ossia lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a tempo determinato. 

L’ Ispettorato chiarisce che la procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. 

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.  All’uopo si specifica che il nostro CCNL personale non medico all’art. 46 individua nella categoria legale “impiegati” tutti i “lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da B1 a E2” e nella categoria legale “operai” tutto “il restante personale”.

Tuttavia, chiarisce l’Ispettorato, le aziende dovranno fare attenzione alla reiterata successione di contratti che prevedono mutamenti di categoria e livello. Nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale avanzi dubbi o perplessità in merito al diverso inquadramento, la sede territorialmente competente potrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto che la sottoscrizione dei contratti a termine sia conforme alla legge. 

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