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Camera, le risposte del sottosegretario Gemmato in Commissione affari sociali
Mercoledì 18 settembre u.s. in Commissione Affari Sociali alla Camera, il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha risposto a un ciclo di interrogazioni.
Mercoledì 18 settembre u.s. in Commissione Affari Sociali alla Camera, il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha risposto alle seguenti interrogazioni:
- n. 5-02670, a prima firma Marianna Ricciardi (M5S), in materia di iniziative per una riforma della formazione sanitaria e per la tutela degli specializzandi.
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato:
- Si ricorda che l'articolo 44-quater del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 è intervenuto sulla previgente disciplina in tema di reclutamento con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione di cui al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 145 del 2018. Tra l'altro, il suddetto articolo 44-bis stabilisce che è sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Viene, infatti, previsto che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia e che tale certificazione sostituisce la prova finale annuale di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma.
- A tal riguardo si evidenzia che, per quanto concerne la formazione teorica degli specializzandi, iscritti alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria, la stessa rimane un'attività demandata alle Università, che ne mantengono il potere «valutativo». Invero, in merito all'erogazione della formazione specialistica a tempo parziale, l'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE, richiamata dal citato articolo 1, comma 548-bis della legge n. 145 del 2018, dispone che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti, precisando che la «durata complessiva, il livello e la qualità» di siffatta formazione non devono comunque essere «inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno». Nell'ottica europea, dunque, la formazione medica specialistica a tempo parziale deve mantenere lo stesso livello e la medesima qualità garantita dalla formazione a tempo pieno, escludendo disparità di trattamento.
- Si precisa, inoltre, che, a mente di quanto previsto dalla vigente normativa, la formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto. Tale norma prevede, altresì, che è compito dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.
- Ciò premesso, con riferimento alla Pec inviata dal Ministro dell'università e della ricerca agli Atenei indicata nell'interrogazione, si rappresenta che detto Ministero ha comunicato che, in coerenza con le nuove disposizioni di legge sopravvenute, il ruolo delle università nella procedura in esame deve intendersi quello di provvedere, per il tramite le scuole di Specializzazione, alla certificazione e alla valutazione delle attività formative teoriche svolte ai fini del passaggio di ciascun anno, la quale concorrealla determinazione del punteggio finale di diploma di specializzazione.
- Fermo restando quanto sinora illustrato, si comunica che lo stesso Ministro dell'università e della ricerca ha riferito che con decreto dell'11 gennaio 2023 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'accesso sostenibile per le professioni sanitarie, al fine di valutare una riforma organica che possa riguardare anche la formazione medico-specialistica. In particolare, nella relazione del gruppo di lavoro sono affrontati i seguenti temi:
- tema della programmazione e del fabbisogno;
- attrattività delle Scuole;
- contratto di formazione specialistica;
- concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina;
- scuola di Specializzazione in medicina generale;
- Per ciascuno di tali temi, il gruppo di lavoro ha individuato possibili soluzioni per affrontare le criticità del settore e avviare un processo di riforma volto ad assicurare la qualità della formazione specialistica, unitamente alle esigenze del sistema sanitario nazionale. Inoltre, sempre nell'ambito delle iniziative per una riforma della formazione dei medici specializzandi, si rappresenta che negli ultimi anni il superamento dell'imbuto formativo ha contribuito a mettere in luce una criticità legata alla distribuzione dei contratti di specializzazione medica, evidenziando una minore attrattività di alcune specializzazioni rispetto soprattutto a quelle con maggiori sbocchi lavorativi nel privato e nella libera professione, la quale garantisce una remunerazione più elevata e un miglior bilanciamento tra lavoro e vita privata.
- Considerato il ruolo inequivocabile dei professionisti in formazione specialistica all'interno del Ssn e nella consapevolezza dell'esigenza di valorizzare il contributo fornito dai medici in formazione specialistica, che sono professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi ordini, si sottolinea che attualmente sono in corso riflessioni circa la natura del contratto di formazione specialistica stipulato con l'università e la regione. Nello specifico sono in corso approfondimenti volti a valutare la possibilità di inquadrare il percorso in un contesto in cui valorizzare maggiormente la componente professionale e lavorativa del servizio prestato dai professionisti in formazione all'interno del Ssn, ferma restando la necessità di garantire la qualità della formazione universitaria.
- Da ultimo si fa presente che il Ministero della salute sta altresì lavorando per risolvere il problema della scarsa attrattività di alcune specializzazioni, attraverso la previsione di un'adeguata remunerazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
QUI la risposta completa.
-n. 5-02175, a firma Loizzo (Lega), in materia di incremento del numero di specialisti in anestesia e rianimazione e del numero di posti letto di terapia intensiva. L'interrogante chiedeva di sapere:
- se e quali iniziative intendesse adottare al fine di incrementare il numero di specialisti in anestesia e rianimazione e aumentare l'attrattività della relativa disciplina;
- se l'incremento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva sia stato effettivamente realizzato e in che percentuale, rispetto a quanto prescritto dal decreto-legge n. 34 del 2020.
Di seguito una sintesi della risposta del Sottosegretario:
- Le modalità per il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 rientrano tra le competenze delle regioni e province autonome. Queste, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, hanno predisposto appositi Piani di Riorganizzazione, volti a garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure.
- Tutti i Piani di potenziamento ospedaliero delle regioni e province autonome sono stati approvati con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero e hanno superato le verifiche degli Organi di controllo.
- Ogni mese, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i dati al fine di consentire il monitoraggio e lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento del programma.
- Al riguardo, agli atti della Commissione è a disposizione la tabella con il dettaglio dello stato di realizzazione dei posti letto, con i dati relativi alla terapia intensiva e alla terapia semi intensiva, nonché con l'indicazione della percentuale dei posti letto realizzati, alla data del più recente monitoraggio al momento attuale disponibile (31 luglio 2024).
QUI la risposta completa con la tabella.