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Legittimo, anche in assenza di consenso, il trasferimento del lavoratore fruitore di permessi ex L. 104/92 per familiare disabile in caso di incompatibilità ambientale
Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 581 del 10 febbraio 2025.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice che impugnava il trasferimento disposto dall’azienda in un nuovo ufficio, distante qualche centinaio di metri da quello di origine, motivato da incompatibilità ambientale, in quanto a suo dire demansionante, discriminatorio, essendo essa fruitrice di permessi ex L. 104/92 per la di lei madre, e comunque ritorsivo per un precedente giudizio da essa instaurato nei confronti della società ed ancora pendente.
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che l’art. 33 co. 5 della L. 104 espressamente dispone che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, ha chiarito che il lavoratore può essere trasferito senza il suo consenso ove sia accertata l’incompatibilità della permanenza dello stesso nella sede di lavoro (Cass. n. 24775/13), dovendosi comunque preservare le ragioni di impresa che, ove provate, ben potrebbero giustificarne le scelte organizzative.
In relazione poi al caso concreto, si legge nella pronuncia che, essendo gli uffici collocati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, fosse comunque improprio parlare di trasferimento, trattandosi di più che altro di assegnazione nell’ambito della medesima area e, come, nel caso specifico, fosse stata la stessa dipendente a rappresentare, nel ricorso presentato in altro giudizio, un contesto lavorativo pregiudizievole per le proprie condizioni di salute, emergendo la necessità, da parte del datore di lavoro, di attivarsi per preservare la salute di lavoro della dipendente nonché i colleghi dall’ambiente stressogeno creato nell’ambito dell’ufficio dalla stessa ricorrente, così come documentato dall’azienda. Specifica dunque il Giudice che “trattasi in tale ultimo caso di un pieno e doveroso adempimento delle previsioni della norma generale dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di farsi carico di adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Di conseguenza, la società, onde evitare di incorrere in possibili responsabilità nei confronti di tutti i dipendenti dell’ufficio, ha adottato una misura organizzativa necessaria” nei confronti della lavoratrice, ciò al fine di minimizzare l’impatto sull’ufficio, non potendo, diversamente, stravolgere l’organigramma.
Il Tribunale analizzava anche le ulteriori doglianze della ricorrente ed all’esito rigettava il ricorso con condanna di quest’ultima alle spese di lite.