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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento del lavoratore che fuma in aree proibite, anche se precedentemente vi è stata tolleranza da parte del datore
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Legittimo il licenziamento del lavoratore che fuma in aree proibite, anche se precedentemente vi è stata tolleranza da parte del datore

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7826 del 24 marzo 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recentissima ordinanza in oggetto affronta il caso di un dipendente di una società di logistica operante in un aeroporto licenziato per giusta causa per aver fumato nei pressi dell’area air-side, ovvero la zona riservata situata oltre i controlli di sicurezza, dove si trovano le piste, i raccordi, le aree di rullaggio e le aree di imbarco/sbarco degli aerei, insieme a una decina di colleghi, nonostante fosse consapevole del divieto di fumo. Nell’area non era presente alcun cartello recante il divieto e la società era a conoscenza della prassi dei lavoratori di fumare in tale zona.

La Corte d’Appello dichiarava illegittimo il licenziamento e applicava la tutela reintegratoria, ritenendo che la comprovata “tolleranza” da parte del datore di lavoro rispetto all’abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona, in assenza di un’apposita segnaletica di divieto, fosse indicativa di una valutazione di tale prassi come non illecita. Contro la sentenza della Corte d’appello, la società datrice proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, in accoglimento al ricorso proposto dalla società, ha innanzitutto rilevato che “In ipotesi di tolleranza di condotte illegittime si è affermato come non basti la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta e che l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza”.  Specificando poi che “con riferimento al settore delle violazioni amministrative, ma con principi estensibili alla sfera della responsabilità disciplinare del dipendente, si è sostenuto che, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, è sufficiente la semplice colpa e che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile; a tal fine, occorre un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo sia stato negligente o imprudente; è anzi necessario che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore risulti incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. n. 11253 del 2004). Si è aggiunto che l'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n. 10477 del 2006”).

Gli Ermellini hanno ritenuto quindi che, nel caso di specie, la Corte di merito, considerata pacifica l'esistenza del divieto di fumo in quella zona e la sua consapevolezza da parte del lavoratore, avesse errato nell'attribuire alla tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare su presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l'incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.

Per tali motivi, la sentenza della Corte d’appello, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, è stata cassata dalla Suprema Corte.

 

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