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Per le mansioni oggetto del patto di prova è sufficiente il rimando al CCNL?
Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 15326 del 9 giugno 2025.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La recentissima pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, assunta con contratto a tempo indeterminato che prevedeva un periodo di prova, durante il quale la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere – secondo quanto indicato – mansioni di operatrice di contact center e di back office. Il contratto non riportava una descrizione dettagliata delle attività da svolgere, ma rinviava espressamente al profilo C1 del CCNL cooperative sociali, richiamando in particolare la figura dell’operatore tecnico dell’assistenza. Nel corso del rapporto, tuttavia, la lavoratrice veniva assegnata a mansioni che la predetta riteneva del tutto diverse da quelle indicate. In particolare, era stata adibita ad attività di tipo socio-sanitario, presso una struttura pubblica coinvolta nella gestione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Licenziata per mancato superamento del periodo di prova, la ex dipendente impugnava la risoluzione così come operata, deducendo la nullità del patto di prova inserito nel contratto di lavoro, in quanto non conteneva - a suo dire - una indicazione sufficientemente specifica delle mansioni oggetto della prova con conseguente nullità anche del licenziamento irrogato. Il Tribunale respingeva il ricorso, sancendo la legittimità della condotta aziendale. Indi, la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che il patto di prova indicasse specificamente le mansioni con “il richiamo della contrattazione collettiva applicabile e della categoria di appartenenza”. La soccombente proponeva ricorso in cassazione
Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che, essendo il patto di prova volto a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare l’illegittimità, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi. Indi ha specificato che il riferimento alle mansioni che il patto di prova deve contenere, può ben essere operato anche in relazione alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, cosicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.
Detto ciò, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto specifica l’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (Ccnl Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”, confermando la legittimità del patto di prova e conseguentemente della risoluzione operata dall’azienda.