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Se il dipendente rifiuta di ricevere la contestazione, è necessaria la prova della lettura della stessa
Tribunale Catania Sez. Lav. n. 2707 del 24 giugno 2024.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La pronuncia in esame affronta il caso di un lavoratore con mansioni di autista addetto alla raccolta dei rifiuti, il quale subiva un procedimento disciplinare per aver arrecato un danno al mezzo aziendale nell’esercizio delle sue attività.
Il dipendente si rifiutava di firmare sia la lettera di contestazione che il provvedimento con il quale gli veniva comminata la sanzione della multa nella misura di due ore, dichiarando di volerli ricevere a mezzo raccomandata, circostanza che non si realizzava, avendo l’azienda ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato concluso correttamente.
Il Lavoratore impugnava il provvedimento, rilevando che la mancata notifica a mezzo raccomandata della lettera di contestazione e del successivo provvedimento avessero determinato una lesione del suo diritto di difesa in sede disciplinare.
Orbene, il Tribunale ha innanzitutto dedotto che “al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato quanto segue: "nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile (in linea di massima, giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione) l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore destinatario di un atto unilaterale recettizio di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso, Cass. 18 settembre 2009 n. 20273, Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, Cass. 12 novembre 1999 n. 12571”. Ed ancora: “In una più recente pronuncia - richiamata anche dalla società resistente - la Corte di Cassazione ha poi ritenuto illegittima la sanzione comminata da una società nei confronti di un proprio dipendente nel caso in cui all'esito dell'istruttoria non emerga che, a fronte del rifiuto del lavoratore di ricevere un atto unilaterale recettizio qual è la lettera di contestazione disciplinare, si sia proceduto all'apertura della busta da consegnare o si sia tentato, quantomeno, di leggerne il contenuto da parte dell'impiegato addetto alla consegna, ciò che avrebbe consentito al lavoratore di conoscere l'oggetto della comunicazione (Cass., 14 marzo 2019, n. 7306)”.
Tuttavia, evidenzia il Tribunale che, nel caso di specie la società non aveva dimostrato in giudizio che, a fronte del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, l'impiegato addetto alla consegna avesse letto (o, quantomeno, avesse tentato di leggere) il contenuto della stessa, “essendosi limitata ad allegare nei propri scritti che "Il Sig. (...), tuttavia, dopo averne ricevuto lettura si rifiutava di sottoscrivere e di ricevere copia della contestazione di addebito disciplinare" e ad assumere che "Tale circostanza avveniva presso gli uffici del CCR di Adrano ed alla presenza della dipendente amministrativa Sig.ra (...) e del referente Sig. (...) " (cfr. pag. 4 della memoria difensiva)”.
Essendo la società decaduta dalla prova, non avendo citato i testimoni a supporto della propria tesi, il Giudice ha quindi ritenuto di annullare la sanzione disciplinare, in accoglimento del ricorso del dipendente.
Ciò detto, ove la consegna di una comunicazione al lavoratore avvenga “a mani” e questi si rifiuti di riceverla, il datore dovrà comunque darne lettura nonché prova di tale ultima circostanza