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Licenziamento disciplinare per uso del telefono cellulare durante l'orario di lavoro
Trib. Parma, Sez. Lav., sent. 18 settembre 2025, n. 1068/2023.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La pronuncia in commento afferisce il caso di un operaio addetto alla movimentazione merci presso un magazzino logistico, licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso mentre utilizzava il telefono cellulare personale per visionare video durante la guida di un mezzo elettrico aziendale. Il lavoratore aveva tentato di nascondere gli auricolari del telefono sotto le cuffie aziendali in dotazione, necessarie per ricevere le istruzioni operative tramite tablet. Richiamato dai responsabili, aveva mostrato totale indifferenza, tentando di allontanarsi con il mezzo e ignorando completamente le direttive ricevute.
Il lavoratore, formulando diversi motivi di impugnazione, ha presentato ricorso in Tribunale, il quale ha ritenuto di rigettare il ricorso. In particolare, con riferimento all'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di lavoro, il Tribunale ha precisato che nel contesto specifico l'uso del mezzo «all'interno di un magazzino nel quale sono presenti centinaia di altre persone senza l'adozione delle necessarie accortezze e senza la necessaria attenzione, crea un evidente problema di sicurezza». Il giudice ha evidenziato come gli scaffali «sono posizionati a pochi metri l'uno dall'altro ed anche una minima distrazione può provocare un danno», rendendo necessario «prestare la massima attenzione». Condizioni che «giustificano indubbiamente il divieto, prescritto ai dipendenti da parte datoriale, di utilizzare i telefonini durante l'orario di lavoro».
Il giudice ha precisato che «l'uso delle cuffiette ha impedito al ricorrente, non solo di ascoltare le indicazioni provenienti dal tablet e necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, ma anche i rumori esterni e gli eventuali segnali di allarme provenienti da altri dipendenti presenti nelle corsie». Particolare rilievo ha poi assunto l'elemento soggettivo della condotta. Come evidenziato dal Tribunale: «il contegno fraudolento assunto dal dipendente - il quale ha tentato di nascondere le cuffie del telefono sotto le cuffie aziendali - denota la piena consapevolezza dello stesso circa le violazioni dal medesimo perpetrate e risulta, dunque, riconducibile a scelte del ricorrente dettate, non già da indebite, erronee e superficiali valutazioni sulle modalità di esecuzione del lavoro assegnato, ma da una deliberata volontà di disattendere le disposizioni aziendali».
Il giudice ha inoltre chiarito che la gravità della condotta emergeva anche dalla successiva insubordinazione: «il lavoratore, esortato dai diretti superiori gerarchici a porre rimedio all'illegittimo contegno assunto onde scongiurare conseguenze gravose, del tutto insensibile ai suddetti richiami, anziché cooperare con la società convenuta, ha deliberatamente omesso di attenersi alle direttive ricevute dal proprio diretto superiore gerarchico, tentando di ripartire e muovendo in avanti il mezzo su cui era posizionato».
In conclusione, il Tribunale ha stabilito che «le condotte addebitate all'odierno ricorrente (ossia la palese e grave violazione degli obblighi prescritti da parte datoriale, anche in punto di sicurezza, nell'espletamento dell'attività lavorativa nonché gli atti di aperta insubordinazione) si pongono irrimediabilmente in senso contrario con i doveri essenziali inerenti il rapporto di lavoro (cd "minimo etico")», integrando indubbiamente una giusta causa di licenziamento, avendo la condotta assunta leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Con queste motivazioni, il Tribunale di Parma ha confermato la legittimità del licenziamento, stabilendo che l'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di lavoro, quando accompagnato da violazioni delle norme di sicurezza, fraudolenza nella condotta e atti di insubordinazione, compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario giustificando il ricorso alla sanzione espulsiva.
In relazione al divieto di utilizzo di telefonini portatili durante l’orario di lavoro, si segnala che il nostro CCNL personale non medico lo contempla tra le infrazioni conservative (punto XVI), ma il suddetto articolo specifica, con la dicitura “ove previsto”, che è necessaria la presenza di un ordine di servizio sul punto affinché possa contestarsi l’infrazione.