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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

L’Italia approva la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro
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L’Italia approva la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

È stata pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 2021, n. 20, la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, con la quale è stata autorizzata la ratifica, da parte del Presidente della Repubblica, della Convenzione internazionale sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 in occasione del centenario della creazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), applicabile a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane e rurali.

La Convezione intende per «violenza e molestie» un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, che si prefiggono, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, ivi compresa la violenza e le molestie di genere, nel qual concetto vengono fatte rientrare anche le molestie sessuali. Viene introdotta, dunque, una definizione piuttosto ampia di violenza e molestie, suscettibile, si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge, di includere non soltanto l’abuso fisico ma anche quello verbale, oltre a fenomeni quali lo stalking e il mobbing.

Violenza e molestie sul luogo di lavoro che, tuttavia, ai sensi della Convezione, assumono rilevanza se poste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o se scaturiscono dal lavoro; una formula, quella scelta per individuare il «luogo di lavoro» ove potrebbero consumarsi violenza e molestie, che permette di ricomprendere nel campo di applicazione della Convenzione, non solo le condotte poste in essere sul luogo di lavoro inteso in senso fisico, ma anche tutte quelle violenze e molestie che si verificano durante viaggi di lavoro o eventi sociali ovvero nel contesto delle comunicazioni che avvengono per via telematica. Un aspetto questo riconosciuto di natura rilevante in sede di approvazione del disegno di legge atteso l'aumento di avvicinamenti o molestie legate al genere che avvengono sui nuovi social come WhatsApp, meno formali ma altrettanto insidiosi.

La Convenzione, infine, individua quale soggetto meritevole di tutela ogni lavoratore e, più genericamente, ogni persona nel mondo del lavoro, a prescindere dal relativo status contrattuale, facendovi, pertanto, rientrare nel campo di applicazione anche i volontari, le persone nel corso dei periodi di formazione, tirocinio e apprendistato, nonché coloro che sono alla ricerca di un lavoro, i candidati a un lavoro e i lavoratori licenziati, nonché gli individui che esercitano l’autorità, i doveri e le responsabili di un datore di lavoro.

Quello che ci si potrebbe chiedere a questo punto è cosa comporterà tale ratifica per lo Stato Italiano.

Orbene, gli Stati Membri, si legge nella Convezione, a seguito della ratifica, si impegnano a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, nonché ad adottare, in conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Si impegnano, altresì, in ottica di prevenzione ed eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso. Ciascun Stato Membro si impegna, infine, ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Questi i principi fondamentali fissati dalla Convezione che, nel prosieguo del testo, disegna un articolato ventaglio di obblighi per gli Stati Membri tra i quali, ad esempio, in ottica di prevenzione, l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di interesse, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie con conseguente adozione di misure che ne garantiscano una protezione efficace.

È stato, inoltre, introdotto per effetto della Convenzione in commento l’obbligo per gli Stati Membri di adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie del lavoro, in particolare, attraverso (i) l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentati, di una politica in materia di violenza e molestie nei luoghi di lavoro, (ii) l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, e (iii) l’erogazione di informazioni e la formazione per lavoratrici, lavoratori ed altri soggetti interessati, in ordine ai rischi che comportano le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro, e alle relative responsabilità.

In tale contesto, assume particolare rilevanza la previsione nel nuovo CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie, da ultimo sottoscritto da AIOP, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, da istituirsi a livello aziendale (art. 10). Tanto più alla luce della circostanza che, ai sensi dell’art. 12 della Convezione, l’applicazione delle disposizioni ivi contenute potrà avvenire anche tramite contratti collettivi o altre misure conformi a livello nazionale.

Gli Stati Membri, infine, ai sensi di quanto previsto dalla Convezione, saranno tenuti ad adottare misure adeguate finalizzate a garantire meccanismi di ricorso e risarcimento, nonché misure di orientamento, formazione e sensibilizzazione.

L’applicazione dei predetti obblighi per gli Stati Membri, inoltre, avverrà anche in considerazione degli orientamenti contenuti nella Raccomandazione n. 206 adottata contestualmente alla Convezione.

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito della ratifica della Convezione, come evidenziato in Commissione Affari Esteri - Emigrazione, sarà necessario da parte dello Stato Italiano individuare gli ambiti in cui il nostro Paese si è già adeguato a tale normativa internazionale e in quali altri settori, invece, dovrà procedere ad un effettivo allineamento. Nella relazione introduttiva al disegno di legge, del resto, si legge che tale ratifica avviene «anche alla luce dei diversi interventi normativi già approntati nel corso della XVII legislatura, che sebbene importanti - si pensi in tal senso alla legge di bilancio 2018 che ha introdotto il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento a seguito a seguito di denuncia di molestie e molestie sessuali, nonché la nullità del licenziamento ritorsivo o del demansionamento della persona denunciante - tuttavia non sono ancora idonei a garantire un impianto normativo completo in grado di garantire pienamente la vittima».

La Convenzione entrerà in vigore, a livello internazionale, attesa la ratifica della Repubblica di Uruguay e delle Isole Fiji, intervenute rispettivamente il 17 dicembre 2019 e 25 giugno 2020, a giugno 2021; successivamente, per ciascuno Stato Membro l’entrata in vigore scatterà dodici mesi dopo la data di registrazione della relativa ratifica.



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