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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo
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Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo

Corte di Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è ritornata sull’efficacia di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per un fatto per cui il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa, focalizzandosi sui relativi effetti giuridici.
Il presente provvedimento, si inserisce in una serie di pronunce già oggetto di diversi commenti (si veda al riguardo informaiop n. 321) con cui la Corte aveva evidenziato come il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento incontri esclusivamente il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (reictus: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, la recente giurisprudenza consente al datore di lavoro di operare un licenziamento per giusta causa ogni qualvolta ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Con la Sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento da ritenersi oramai consolidato, ha inoltre definito gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo perché operato in violazione del predetto principio, prevedendo, in taluni casi, la sanzione della cd. “tutela risarcitoria forte”, ovvero condannando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità, in luogo della reintegra precedentemente disposta.
In particolare, è stato ritenuto che solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ove invece la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile a un’ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto dell’accertata illegittimità del licenziamento risiede nella predetta tutela indennitaria.
Sulla scorta dei suesposti principi, la Suprema Corte, seppur ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata al dipendente che aveva indebitamente utilizzato i permessi sindacali, nel ricondurre la condotta contestata all’assenza arbitraria dal posto di lavoro che il CCNL applicato punisce con una sanzione conservativa, non ha ritenuto di applicare il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all’ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.

Testo integrale Sentenza Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019 in allegato.
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