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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo
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Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo

Corte di Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è ritornata sull’efficacia di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per un fatto per cui il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa, focalizzandosi sui relativi effetti giuridici.
Il presente provvedimento, si inserisce in una serie di pronunce già oggetto di diversi commenti (si veda al riguardo informaiop n. 321) con cui la Corte aveva evidenziato come il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento incontri esclusivamente il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (reictus: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, la recente giurisprudenza consente al datore di lavoro di operare un licenziamento per giusta causa ogni qualvolta ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Con la Sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento da ritenersi oramai consolidato, ha inoltre definito gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo perché operato in violazione del predetto principio, prevedendo, in taluni casi, la sanzione della cd. “tutela risarcitoria forte”, ovvero condannando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità, in luogo della reintegra precedentemente disposta.
In particolare, è stato ritenuto che solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ove invece la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile a un’ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto dell’accertata illegittimità del licenziamento risiede nella predetta tutela indennitaria.
Sulla scorta dei suesposti principi, la Suprema Corte, seppur ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata al dipendente che aveva indebitamente utilizzato i permessi sindacali, nel ricondurre la condotta contestata all’assenza arbitraria dal posto di lavoro che il CCNL applicato punisce con una sanzione conservativa, non ha ritenuto di applicare il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all’ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.

Testo integrale Sentenza Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019 in allegato.
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