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Non costituisce adesione implicita ad un CCNL il richiamo alle sole tabelle salariali del contratto stesso
Cass. Sez. Lavoro Ordinanza n. 18537 del 08 giugno 2022
Con l’interessante pronuncia in commento è stato affrontato il caso di un lavoratore, il quale, deducendo di aver sempre svolto un orario giornaliero pari, dapprima, a 8 ore e, poi, a 7 ore, ricorreva giudizialmente per ottenere la corresponsione della retribuzione per lo straordinario. A fondamento di tale domanda invocava l’applicazione del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.L.) dei braccianti agricoli che prevedeva un orario giornaliero pari a 6,30 ore. La Corte d’Appello respingeva il ricorso, sul presupposto che il dipendente non avesse fornito alcuna prova circa il fatto che la società datrice avesse applicato o recepito l’invocata contrattazione provinciale.
Ricorreva in Cassazione l’ex dipendente sostenendo che, diversamente da quanto rilevato dalla Corte di Appello, il datore di lavoro avesse applicato gli istituti contrattuali di carattere generale come previsti dal CCNL e i minimi retributivi del richiamato C.I.P.L..
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di secondo grado – ha innanzitutto rilevato che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti. In mancanza di tale condizione, detti contratti sono applicabili solo a quei soggetti che abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle clausole ivi contenute. Tale comportamento concludente non può essere integrato dal semplice richiamo alle tabelle retributive nella lettera di assunzione non seguito da concreta applicazione del contratto, in quanto tali clausole non rappresentano l’intero sistema normativo dell’impianto contrattuale e si limitano solo a regolare l’aspetto economico-retributivo del rapporto di lavoro, così come peraltro già evidenziato da precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 4303/1986).
Tanto premesso il Collegio ha evidenziato che nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente valutato il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, al fine di accertare, pur in difetto dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva richiamata dal lavoratore, giungendo alla conclusione che, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, non sussistesse alcuna adesione implicita alla stessa. In tale quadro, il lavoratore che, qualora non sia chiara l’applicazione integrale di un determinato contratto collettivo al rapporto di lavoro, voglia ottenere il riconoscimento di tale applicabilità, sarà onerato di provare il rispetto costante – e senza contestazione da parte del datore – delle clausole contrattuali invocate in giudizio.
Per tali motivi, la Corte respingeva il ricorso proposto dal lavoratore, con condanna alle spese