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Precisazione sul contributo addizionale per contratti stagionali e l’invio delle comunicazioni fringe benefit e stock option all’INPS
Commentiamo i messaggi INPS relativi al versamento o meno del contributo NASpI per i contratti stagionali e le indicazioni operative in merito all’invio all’INPS della comunicazione telematica relativa ai fringe benefit.
David Trotti, consulente Sede Nazionale.
L'INPS, con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito al contributo addizionale NASpI per i contratti a tempo determinato e i relativi rinnovi. Con il messaggio viene precisato che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall'incremento previsto in caso di rinnovo si applica non solo ai lavoratori assunti a termine per attività stagionali (DPR 1525/1963), ma anche ai contratti a tempo determinato stipulati dal 1° gennaio 2020 per attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali entro il 31 dicembre 2011. In conclusione, sono fornite le indicazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.
Con il messaggio n.509/2025 l’INPS si pronuncia sulla comunicazione dei dati relativi a fringe benefit e stock option per i lavoratori cessati dal servizio nel 2024. Nello specifico vengono fornite le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. Nel messaggio viene chiarito, inoltre, che il termine ultimo per l’inoltro dei flussi per i datori di lavoro interessati è stabilito entro e non oltre il 28 febbraio 2025.