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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore
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Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3405 del 10 febbraio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale.

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente di una società operante nel settore dei trasporti ferroviari, che veniva licenziato poichè, a seguito di un’ordinanza cautelare per il reato di favoreggiamento ad associazioni mafiose emessa nei suoi confronti, era emerso che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice, senza l’autorizzazione di quest’ultima.

Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege 92 del 2012, rigettava le domande proposte dal lavoratore. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di appello. L’ex dipendente, quindi, impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

LaSuprema Corte – nel confermare la pronuncia di merito – ha confermato la sentenza della Corte territoriale, statuendo che “la contestazione disciplinare concerne anche il profilo dello svolgimento di attività imprenditoriali costituenti una seconda attività lavorativa nel settore della cantieristica navale, come si evince dalla trascrizione integrale della contestazione disciplinare (cfr. ricorso da ultimo cpv pag. 4 al terzultimo cpv pag. 9), senza averne dato comunicazione ovvero ottenuto una specifica autorizzazione, con inevitabili riflessi sulla funzione rivestita dal dipendente negli enti diversi dalla datrice di lavoro, deve rilevarsi che l'obbligo di fedeltà, a carico del lavoratore subordinato, ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 14176/2009; Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 26181/2024)”.

In buona sostanza, il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

Su tali presupposti, la Cassazione quindi ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

 

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