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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore
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Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3405 del 10 febbraio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale.

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente di una società operante nel settore dei trasporti ferroviari, che veniva licenziato poichè, a seguito di un’ordinanza cautelare per il reato di favoreggiamento ad associazioni mafiose emessa nei suoi confronti, era emerso che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice, senza l’autorizzazione di quest’ultima.

Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege 92 del 2012, rigettava le domande proposte dal lavoratore. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di appello. L’ex dipendente, quindi, impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

LaSuprema Corte – nel confermare la pronuncia di merito – ha confermato la sentenza della Corte territoriale, statuendo che “la contestazione disciplinare concerne anche il profilo dello svolgimento di attività imprenditoriali costituenti una seconda attività lavorativa nel settore della cantieristica navale, come si evince dalla trascrizione integrale della contestazione disciplinare (cfr. ricorso da ultimo cpv pag. 4 al terzultimo cpv pag. 9), senza averne dato comunicazione ovvero ottenuto una specifica autorizzazione, con inevitabili riflessi sulla funzione rivestita dal dipendente negli enti diversi dalla datrice di lavoro, deve rilevarsi che l'obbligo di fedeltà, a carico del lavoratore subordinato, ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 14176/2009; Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 26181/2024)”.

In buona sostanza, il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

Su tali presupposti, la Cassazione quindi ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

 

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