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Notizie dalla Liguria

Positive le dichiarazioni del Ministro della Salute sulla necessità di ragionare in ottica di sistema come operatori del Servizio sanitario

Dichiarazioni del Presidente Aiop del 4 dicembre 2018

“Registriamo positivamente le dichiarazioni del Ministro della Salute, Giulia Grillo, sulla necessità di ragionare in ottica di sistema come operatori del Servizio sanitario, nell’obbiettivo comune e condiviso di rispondere alla domanda di salute dei cittadini”. Così Barbara Cittadini, Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata, interviene sulle recenti dichiarazioni sulla componete privata da parte del Ministro della Salute, Giulia Grillo.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID-19 Valutazioni generali sul Dl Liquidità
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COVID-19 Valutazioni generali sul Dl Liquidità

Niccolò de Arcayne, Relazioni Istituzionali ed Internazionali

Il 6 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Il provvedimento rappresenta il sesto intervento d’urgenza adottato per affrontare l’emergenza epidemiologica, e contiene misure analoghe a quelle adottate da altri importanti Paesi (es. Germania, Francia, Spagna), tenendo anche conto delle modifiche approvate a livello europeo in tema di aiuti di Stato. In generale, il Decreto prevede una serie di misure finalizzate a garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, prorogando i versamenti erariali e contributivi e rafforzando la capacità di resilienza del tessuto produttivo, anche rispetto ad “acquisti predatori”. 

Più in dettaglio, il Decreto ha le seguenti finalità: 

1) Sostenere la liquidità, mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In particolare: i) rafforzando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499). Considerate le risorse già stanziate e i nuovi stanziamenti effettuati con il decreto e annunciati dal Governo, il Fondo potrebbe arrivare a garantire nel 2020 finanziamenti per circa 65 miliardi; ii) si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE (Cassa Depositi e Prestiti) a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia. Sono previste garanzie per 200 miliardi di finanziamenti; iii) viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese. L’intervento libererà, secondo le stime fornite dal Governo, fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. 

2) Interventi di natura fiscale, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Rispetto alle aspettative delle imprese, questo capitolo affronta certamente alcuni tra i temi più urgenti, ma è carente delle misure, pur richieste, volte ad accelerare l’utilizzo o il recupero dei crediti di imposta, o di quelle necessarie a garantire ai dipendenti la disponibilità piena di premi o sussidi eccezionalmente erogati, ovvero ancora di misure di semplificazione che alleggeriscano l’operatività delle imprese da compiti e oneri insostenibili, specie in questa fase. 

3) La garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021). 

Interventi di carattere fiscale 

Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL: i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%. 

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020). 

L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro. 

Versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti. 

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020). 

Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile. Si tratta di una risposta a tratti tardiva rispetto a quanto le imprese avevano invocato, in considerazione delle difficoltà amministrative riscontrate a seguito del lockdown disposto a decorrere dal 23 marzo scorso. 

Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020. Ancorché si comprenda l’esigenza di prorogare la validità di tali certificati, potendo essere acquisiti solo recandosi presso gli Uffici, resta discutibile la decisione di mantenere ancora in vita la disciplina introdotta a fine anno; si tratta di una scelta che sembra del tutto ignorare le difficoltà organizzative e finanziarie a cui le imprese stanno andando incontro e l’opportunità di non gravarle ulteriormente di compiti di controllo non loro spettanti. 

Benefici prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. 

Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre. 

Altre misure fiscali 

IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi. 

Utili distribuiti a società semplici: si interviene sulla disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio. 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. 

Diritto societario 

Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Finanziamenti alle società: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

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