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Notizie dalla Liguria

Positive le dichiarazioni del Ministro della Salute sulla necessità di ragionare in ottica di sistema come operatori del Servizio sanitario

Dichiarazioni del Presidente Aiop del 4 dicembre 2018

“Registriamo positivamente le dichiarazioni del Ministro della Salute, Giulia Grillo, sulla necessità di ragionare in ottica di sistema come operatori del Servizio sanitario, nell’obbiettivo comune e condiviso di rispondere alla domanda di salute dei cittadini”. Così Barbara Cittadini, Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata, interviene sulle recenti dichiarazioni sulla componete privata da parte del Ministro della Salute, Giulia Grillo.
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Notizie Aiop Nazionale

Ddl Autonomia differenziata: lo stato dell'arte
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Ddl Autonomia differenziata: lo stato dell'arte

Il 2 febbraio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge che provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e le modalità procedurali di approvazione delle intese Stato-Regione. La Conferenza Unificata, chiamata a rendere parere, ha rinviato la seduta a giovedì 2 marzo

Il Disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione fa già molto discutere: di particolare interesse sarà il rapporto LEP-LEA.

Di seguito un recap di quanto successo fin'ora e un'analisi del provvedimento che non è ancora stato trasmesso al Parlamento.

 

Il 17 novembre 2022, si è svolto l'incontro tra il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Nello specifico, nel corso dell'incontro, il Ministro Calderoli ha anticipato alla Conferenza delle Regioni la bozza del provvedimento sull’Autonomia differenziata.

In particolare, nel corso dell'incontro il Ministro Calderoli ha sottolineato la volontà del Governo di continuare nel solco della leale collaborazione istituzionale, coinvolgendo, infatti, le Regioni nei processi di riforma e decisionali. 

QUI il comunicato stampa.

Il 2 febbraio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge che provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e le “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

 

Per quanto riguarda le modalità procedurali di approvazione delle “intese”, il Ddl stabilisce che:

  • La richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata;
  • Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni;
  • Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato;
  • Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere;
  • L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
  • Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto, il provvedimento si compone di 10 articoli:

  • L’articolo 1 indica le finalità della legge. Essa definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione.
  • L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L’atto di iniziativa relativo all’autonomia differenziata per una o più materie o ambiti di materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione richiedente, 4 previo parere degli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria.
  • L’articolo 3 contiene le disposizioni relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023). In particolare, la determinazione dei LEP è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.) che, alla fine del relativo iter, dovranno essere predisposti dalla Cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministriSugli schemi di d.P.C.m. dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere – che dovrà essere reso entro quarantacinque giorni - prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla legge indicare le materie o gli ambiti di materie LEP.  
    La relazione illustrativa specifica che per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza – LEA, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Restano altresì ferme le procedure di aggiornamento dei LEA disciplinate dall’articolo 1, comma 554 e seguenti, della legge n. 208/2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento. 
    Inoltre, l'articolo 3 prevede che successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP. 
  • L’articolo 4, con disposizioni naturalmente riferite all’intero territorio nazionale, stabilisce al comma 1 i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento di funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Il comma 2, invece, prevede che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse, strumentali e finanziarie, possa essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della legge.
  • L’articolo 5 reca disposizioni di principio sull’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.  
  • L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente.    
  • L’articolo 7 riguarda la durata delle intese, ciascuna delle quali non dovrà essere superiore a dieci anni; e prevede che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate.    
  • L’articolo 8 contiene le clausole finanziarie.
  • L’articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.   
  • L’articolo 10 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali.

Inoltre, il 15 febbraio 2023 il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Alberta Casellati, durante il question time alla Camera, ha risposto all'interrogazione n. 3-00174, a prima firma Borrelli (SI-Verdi), in materia di autonomia differenziata.

Di seguito la sintesi della risposta del Ministro:

  • Nel disegno di legge il criterio della spesa storica a cui fa riferimento l'interrogante è stato superato in favore dei costi e fabbisogni standard per le materie riguardanti i diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio nazionale;
  • La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni costituisce, infatti, la precondizione per la stipula delle intese fra Stato e regioni;
  • In definitiva, non si possono fissare i LEP se prima non sono stati determinati i costi e i fabbisogni standard;
  • In relazione ai paventati attacchi al principio solidaristico, è sufficiente osservare che il disegno di legge in questione prevede in maniera inequivocabile, da un lato, all'articolo 8, comma 3, che le intese non possano pregiudicare l'entità delle risorse da destinare alle regioni che non si avvarranno dell'autonomia differenziata e, dall'altro, all'articolo 9, misure perequative ad hoc, anche di tipo infrastrutturale, per azzerare i divari territoriali ora esistenti, come del resto già imposto alla legislazione ordinaria dall'articolo 119 della Costituzione;
  • Riguardo al ruolo poi del Parlamento, la volontà del Governo è stata quella di garantire, nel silenzio della Costituzione, il più ampio coinvolgimento delle Camere, sia nella fase preliminare degli schemi di intesa che nell'approvazione. È stato, infatti, affidato al dibattito parlamentare un disegno di legge che assolve ad una funzione di garanzia per tutti gli attori in gioco e che intende circoscrivere e limitare la discrezionalità della fase devolutiva;
  • Il Governo, come ha già sottolineato il Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche del 25 ottobre 2022, è fortemente determinato a dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà in un quadro di coesione nazionale, e sono sicura che, grazie al confronto parlamentare, il disegno di legge ne uscirà irrobustito nei contenuti e nello spirito unitario.

QUI la risposta completa. 

 

Per completezza di informazioni, si allega lo schema di disegno di legge bollinato, contenente anche la relazione illustrativa e tecnica, che è stato trasmesso alla Conferenza unificata per il parere.

In particolare, la Conferenza Unificata, già convocatamercoledì 22 febbraio alle ore 14.30, è stata rinviata a giovedì 2 marzo alle ore 15.00

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