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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425
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Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425

La contestazione non è generica se il dipendente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta un argomento che, sovente, emerge nell’ambito dei procedimenti disciplinari, poiché sollevata dai lavoratori, ed ossia l’asserita genericità della contestazione, volta a caducare l’intero procedimento disciplinare.

Orbene, nel caso affrontato (licenziamento di una dirigente), il Tribunale di Roma condannava il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per i dirigenti, quantificata in complessivi 12 mesi di retribuzione globale di fatto, alla luce della genericità della contestazione disciplinare mossa alla lavoratrice, non avendo -tra l’altro - il datore messo a disposizione di quest’ultima l’integrale documentazione ispettiva.

La Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo, riformava in toto la pronuncia, sostenendo la piena legittimità della risoluzione e l’infondatezza dell’eccezione di genericità sollevata da controparte. L’ex dipendente proponeva dunque ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha respinto le doglianze mosse dalla ricorrente, evidenziando,  quanto alla specificità dell’addebito, che “la sua previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.”.

Ha altresì sancito che, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità, è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del
lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione ( “nella specie la U. risulta essersi difesa adeguatamente rispetto agli addebiti, sicché non può ritenersi sussistere alcuna genericità della contestazione”).

Dal tenore della pronuncia è dato evincersi come i Giudici di legittimità abbiano ritenuto che, in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Quanto poi alla produzione documentale nell’ambito del procedimento disciplinare, è opportuno segnalare, che la Cassazione, tra i più recenti orientamenti, ha statuito che, nel caso in cui nella contestazione disciplinare siano descritte in modo dettagliato e specifico le condotte ascritte al lavoratore, il datore non sarebbe tenuto a soddisfare la richiesta di esibizione documentale del dipendente, poiché il diritto di difesa di quest’ultimo non sarebbe leso (si veda, tra le varie, Corte di cassazione, sentenza 15966/2017).

 

 

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