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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Quali prerogative sindacali per le organizzazioni firmatarie del CCNL per adesione?
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Quali prerogative sindacali per le organizzazioni firmatarie del CCNL per adesione?

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

È stato molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza il tema delle prerogative sindacali per le organizzazioni che abbiano sottoscritto il CCNL per “adesione”, da intendersi quest’ultima quale sottoscrizione di un contratto collettivo che non sia preceduta da una effettiva partecipazione al processo negoziale.

Orbene, com’è noto, i diritti di cui al Titolo III della Legge 300/70 (artt. 19- 27, quali: costituzione r.s.a., assemblea, permessi, etc), secondo il disposto normativo, competono alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva nonché, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2013, alle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, purché tale partecipazione abbia riguardato un contratto “normativo”, ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro. L’estensione non può quindi riguardare la sottoscrizione – o la partecipazione alle trattative – di un contratto solo “gestionale”.

Ne consegue che la rappresentatività utile per l’acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall’effettività dell’azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell’unità produttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, così come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il sindacato non è legittimato alla costituzione della Rsa, con conseguente esclusione dell’antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale (si veda: Cass. 21 ottobre 2015, n. 21430).

Ciò detto, secondo il nuovo testo dell’art. 19 L. 300/70 (“costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali”), modificato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, può pacificamente desumersi come la firma per adesione non dia titolo, di per sé, ai diritti sindacali previsti dal Titolo III della richiamata legge ed in particolare alla costituzione delle r.s.a. e dunque alle conseguenti prerogative. Ciò, a meno che la sottoscrizione per adesione sia stata preceduta dalla partecipazione dell’or­ganizzazione sindacale al tavolo negoziale.

D’altronde detto principio, a discapito di quello più risalente secondo cui la mera adesione al contratto collettivo poteva costituire un indizio, seppur flebile, di una presenza sindacale, da non trascurare in sede di accertamento del merito, pur non essendo sufficiente, di per sé, a qualificare il sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi dell’art. 19 Stat. lav. (cfr. Cass. Lav. n. 1320/1986), è stato espressamente sancito dalla stessa Corte di Cassazione, la quale sul punto ha disposto che: ”in tema di rappresentanze sindacali aziendali, l’art. 19, comma 1, lett. b, della legge n. 300 del 1970 va interpretato – in linea con quanto affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 244 del 1996, nel senso che, a fini della individuazione delle associazioni sindacali legittimate ad ottenere la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altra associazione ma è necessaria una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, assumendo rilievo la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale” (cfr. Cass. n. 18260/2010).

Tale orientamento si è poi nel tempo consolidato, tant’è che sia la Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (sentenza del 4 giugno 2012), sia la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (n. 48 del 13 gennaio 2015), si sono pienamente conformate alla sopra citata giurisprudenza di legittimità, la seconda facendo proprio anche il principio additivo di cui al su riportato disposto della Corte Costituzione.

In ultimo, anche il Tribunale di Siracusa con una recente sentenza (la n. 4245 del 27 maggio 2020) vi ha aderito, specificando sul punto che “costituisce, inoltre, presupposto indefettibile della rappresentatività sindacale l’effettiva partecipazione alle trattative volte alla formulazione del CCNL di settore e non già la mera sottoscrizione per adesione”.

Alla stregua dunque di quanto sopra esposto, può ritenersi che la sola firma del CCNL per adesione da parte di un sindacato che non ha partecipato alle trattative non comporta il riconoscimento in capo a quest’ultimo delle prerogative sindacali, ben potendo dunque le strutture negarne la fruizione, senza incorrere in condotte potenzialmente antisindacali.

 

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