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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Comunicazione di dati sanitari a terzi tramite il servizio di pubblicazione di immagini e referti radiologici online
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Comunicazione di dati sanitari a terzi tramite il servizio di pubblicazione di immagini e referti radiologici online

Il Garante per la protezione dei dati personali sanziona il titolare del trattamento per aver consentito agli utenti dell’app mobile l’accesso ai dati sanitari di altri pazienti

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Un Policlinico Universitario ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679, una violazione di dati personali avvenuta nel corso dell’integrazione tra il sistema, attraverso cui viene fornito al pubblico il servizio di consultazione online dei referti, e il portale accessibile ai pazienti; a causa di un errore umano nella configurazione di tale integrazione - consistente nell’impostazione del tutto accidentale del valore booleano true in luogo di false - alcuni pazienti hanno avuto accesso, mediante dispositivo mobile, ai dati relativi alla salute, in particolare, immagini radiologiche associate a dati identificativi e referti clinici, di altri pazienti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, all’esito dell’istruttoria, ha rilevato che il Policlinico Universitario ha consentito agli utenti dell’App mobile di consultazione online delle immagini e dei referti radiologici di accedere ai dati relativi alla salute di 74 interessati, visualizzati effettivamente da 39 utenti, e che ha, pertanto, effettuato una comunicazione di categorie particolare di dati degli interessati a terzi in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione dei principi di base del trattamento di cui agli artt. 5 e 9 del Regolamento.

L’Autorità, in particolare, ha rilevato l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Policlinico Universitario per violazione dei principi di «liceità, correttezza e trasparenza», nonché di «integrazione e riservatezza» del trattamento, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f) del Regolamento, e assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 75 del D.lgs. 196/2003 e 9 del Regolamento, sanzionando, conseguentemente, il titolare del trattamento con provvedimento del 1° ottobre 2020 (doc. web. 9469345).

A tale proposito si segnala che la sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile al caso di specie, è stata determinata, ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento, tenuto anche conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie, nella misura di euro 20.000,00, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva; a tal fine, infatti, sono stati valutati, nel loro complesso, ai sensi dell’art. 83, par. 2 del Regolamento, i seguenti elementi, (i) la notifica da parte del titolare della violazione, (ii) la natura dei dati e il numero degli interessati coinvolti, (iii) l’assenza di elementi di volontarietà del titolare nel causare l’evento, (iv) l’immediata presa in carico della problematica a cui è seguita l’individuazione di soluzioni correttive e risolutive, (v) l’elevato grado di cooperazione sin da subito del titolare.
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