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Legittimo il licenziamento dell’ausiliario specializzato che rifiuta di espletare mansioni di pulizia
Ordinanza del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro del 12 marzo 2020
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La pronuncia in commento affronta il caso di una dipendente di una struttura sanitaria accreditata, ausiliario specializzato inquadrato in A3 CCNL Aiop, la quale impugnava il licenziamento comminatole per aver reiteratamente inottemperato alle disposizioni della caposala circa lo svolgimento delle attività di pulizia delle camere di degenza ed altro. La lavoratrice, infatti, in più circostanze, adducendo che dette mansioni non rientrassero tra quelle proprie della sua qualifica, poiché demansionanti, aveva apposto il proprio rifiuto, assumendo altresì che le cennate prestazioni dovessero essere svolte dalla società cui era stato appaltato il servizio di pulizie e sanificazione della Casa di cura.
Orbene, nell’ordinanza che ci occupa, il Tribunale, in via del tutto preliminare, individuava quali fossero le mansioni che la ricorrente era tenuta ad eseguire, riportando le attività di cui alla Categoria A e indi alla posizione A2 in cui sono incluse le mansioni che “comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiature e della testata del letto…”.
Il Giudice, dopo aver richiamato la declaratoria di cui alla posizione “A3”, in cui era inquadrata la ricorrente (“Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente)”, specificava espressamente che in base alla predetta declaratoria contrattuale, .., la tesi difensiva di parte ricorrente – secondo cui a fronte del suo inquadramento professionale nella Posizione “A3”, avrebbe dovuto occuparsi soltanto della “assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente)” – non può essere condivisa, in quanto …., lavorando in strutture diverse da quelle “residenziali e/o tutelari”, poteva essere adibita a tutte le mansioni sopra elencate rientranti nel suo profilo professionale di “AUSILIARIO SPECIALIZZATO”.
Acclarato quanto sopra, il Giudice precisava altresì come l’affidamento alla società appaltatrice dei servizi di pulizia e sanificazione non avesse sicuramente comportato un ridimensionamento delle mansioni di competenza dell’ausiliario specializzato, dovendo essere inteso come potenziamento del servizio di pulizia in un ambiente quale quello sanitario, ove i pazienti sono particolarmente esposti a infezioni ospedaliere.
Indi, affermava che “il rifiuto della lavoratrice è stato assolutamente ingiustificato, in quanto, avendo la qualifica di Ausiliario specializzato, le attività di pulizia, nei termini innanzi precisati, rientravano tra le sue mansioni”.
Il provvedimento espulsivo oggetto di causa, adottato per aver la ricorrente commesso diverse gravissime infrazioni previste dal CCNL, rientranti anche nella lett. A dell’art. 41 CCNL, secondo il Tribunale, era dunque da intendersi anche proporzionato rispetto alla gravità delle predette condotte intenzionalmente poste in essere dall’ex lavoratrice.