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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie
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I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284)

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284), tenuto conto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha incluso tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, i seguenti soggetti:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all’albo dei biologi.

Tutti i suddetti esercenti le professioni sanitarie, dunque, sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie, sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3. del D.lgs. 175/2014.
La trasmissione telematica dei detti dati al Sistema tessera sanitaria e la relativa consultazione, da parte del cittadino, nonché la conservazione avviene secondo le modalità previste nei DM del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, infine, sono determinate dall’Agenzia delle Entrate sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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