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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

É possibile escludere l’indennità di mancato preavviso mediante un accordo di prossimità
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É possibile escludere l’indennità di mancato preavviso mediante un accordo di prossimità

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affrontato il tema degli accordi di prossimità ed, in particolare, si è concentrata sulla validità di un accordo collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, della predetta legge 148 del 2011 in ragione di una crisi aziendale, nel quale era stato previsto, in deroga alle conseguenze che derivano dal recesso datoriale con effetto immediato, di non riconoscere l’indennità di mancato preavviso ai dipendenti licenziati a valle di una procedura collettiva di esuberi.
I contratti di prossimità sono disciplinati dall'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 (convertito in legge dalla l. n. 148 del 2011) e consistono nell'attività negoziale svolta a livello territoriale, o anche aziendale, che ha, in genere, la funzione di integrare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda, o delle aziende appartenenti a una determinata area territoriale le cui ragioni giustificative sono dettagliatamente disciplinate dalla legge (v. informaiop n.317).
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una comprovata situazione di crisi aziendale tale da incidere sui livelli occupazionali, l’accordo di prossimità che deroga alle previsioni del contratto collettivo sull’indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori in caso di licenziamento senza preavviso, è legittima e non contrasta né con i principi della Costituzione, né con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali.
Ed invero, Giudici di Piazza Cavour, pur dando atto che la Carta sociale europea riconosce a tutti i lavoratori, a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale, il diritto ad un ragionevole periodo di preavviso, ha evidenziato come tale previsione non comporti il riconoscimento di un diritto inderogabile dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso fissata dai contratti collettivi, poiché, attesa la natura di obbligazione pecuniaria dell’indennità, questa risulta suscettibile di negoziazione nell’ambito di un accordo collettivo di prossimità e, pertanto, possibile oggetto di rinuncia.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato che nel contesto di una crisi aziendale, se la regolamentazione convenzionale è diretta a contenere la riduzione dei livelli occupazionali, il diritto dei lavoratori licenziati all’esito di una procedura di esuberi collettivi alla indennità sostitutiva del periodo di preavviso può essere eliminato.
Inoltre, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, l’accordo collettivo aziendale mantiene la sua validità anche nel caso in cui sia stato recepito nell’ambito del successivo accordo sindacale che chiude la procedura di licenziamento collettivo. Ed infatti, ove sia richiamato il contenuto del precedente accordo di prossimità con tutte le sue previsioni, inclusa quella che esclude l’indennità sostitutiva del preavviso, i suoi effetti sono interamente conservati.
In altre parole, è legittimo per la Corte di legittimità escludere i lavoratori licenziati dal pagamento dell’indennità economica sostitutiva del mancato periodo di preavviso nel contesto di una riduzione del personale se tale esclusione sia stata realizzata in un precedente accordo collettivo di prossimità al preciso scopo di ridurre l’impatto di una crisi aziendale sui livelli occupazionali dell'impresa.
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