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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Data breach. Le comunicazioni agli utenti non devono essere generiche
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Data breach. Le comunicazioni agli utenti non devono essere generiche

Garante: informazioni devono consentire alle persone di comprendere i rischi e proteggere i loro dati

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico Sede nazionale

Le comunicazioni agli utenti dei data breach non devono essere generiche e devono fornire precise indicazioni su come proteggersi da usi illeciti dei propri dati, primo fra tutti il furto di identità.
È quanto affermato dal Garante per la privacy con il provvedimento n. 106 del 30 aprile 2019 che, sebbene adottato nei confronti di un fornitore di servizi di posta elettronica, contiene indicazioni utili anche per i soggetti che svolgano attività diverse.

La società dovrà effettuare una nuova comunicazione sul data breach subito nei mesi scorsi, che aveva provocato l’accesso fraudolento alle caselle di posta elettronica di circa un milione e mezzo di propri utenti. La nuova comunicazione dovrà contenere una descrizione della natura della violazione e delle sue possibili conseguenze e dovrà fornire agli utenti precise indicazioni sugli accorgimenti da adottare per evitare ulteriori rischi. Nel caso specifico, ad esempio, dovrà essere spiegato agli utenti di non utilizzare più le credenziali compromesse e di modificare la password utilizzata per l’accesso a qualsiasi altro servizio online se uguale o simile a quella violata.

La decisione è stata presa dall’Autorità nell’ambito di un procedimento avviato a seguito della notifica di data breach trasmessa al Garante dall’azienda. Nella notificazione dell’incidente di sicurezza, la società ha dichiarato che il 20 febbraio scorso le analisi tecniche avevano evidenziato un accesso fraudolento tramite un hotspot della rete Wifi, dal quale era derivata la violazione di circa un milione e mezzo di credenziali di utenti che avevano avuto accesso tramite webmail.

Per contenere le possibili conseguenze del data breach la società aveva “forzato” gli utenti a reimpostare la password e predisposto una pagina apposita sul proprio sito per informare della violazione, in attesa di inviare una mail a tutti agli interessati colpiti dall’incidente. Mail effettivamente inviata, ma che, dagli atti acquisiti dal Garante nel corso di un’ispezione, è risultata carente e non in linea con quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali. La società, infatti, aveva inviato due diverse comunicazioni a seconda che l’utente avesse provveduto o meno a effettuare il cambio della password entro le 48 ore successive all’avviso dell’avvenuto data breach.

In entrambi i casi la violazione era descritta come “attività anomala sui sistemi” e a chi aveva cambiato la password non veniva suggerita alcuna ulteriore azione correttiva, affermando che il cambio di password aveva reso inutilizzabili le credenziali precedenti; a chi, invece, non aveva provveduto alla modifica si suggeriva solamente di cambiare la password per “eliminare il rischio di accesso indesiderato alla casella mail”. Informazioni ritenute dall’Autorità insufficienti, a fronte dei possibili e gravi rischi ai quali sono stati esposti gli utenti.
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