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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari
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La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La contestazioni e i provvedimenti disciplinari sono degli atti che possono essere adottati da parte datoriale a fronte dell’infrazione da parte dei dipendenti di alcune prescrizioni nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Ed invero, la legge 300 del 1970 prevede espressamente che le doglianze di parte datoriale debbano essere sollevate tempestivamente e per iscritto, l’obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, nonché la facoltà del dipendente di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato.
In particolare, il CCNL Aiop per il personale non medico del 2005 all’art. 41, richiamando la predetta disciplina, definisce le modalità con cui possono essere emessi tali atti e prevede altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di condotte dei lavoratori che possono ritenersi meritevoli di contestazione.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari sono da ritenersi “atti unilaterali recettizi” che, a norma dell’art. 1334 c.c., producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La Giurisprudenza, nel tempo, si è più volte interrogata su quale sia il momento esatto in cui il lavoratore acquisisca la conoscenza legale di una contestazione disciplinare ove questa sia inviata mediante raccomandata e non consegnata perché il lavoratore era assente. Ed infatti, se l’atto viene consegnato al lavoratore, o se questo rifiuta la raccomandata, la contestazione è da ritenersi conosciuta in tale momento.
Come cennato, maggiori problematiche possono sorgere nel momento in cui il lavoratore risulti assente ed invero è lecito interrogarsi se l’atto sia da ritenersi conosciuto al momento della consegna dell’avviso di giacenza, o se, al contrario, la conoscenza legale sussista al momento della compiuta giacenza.
Con diverse pronunce la Cassazione ha chiarito che la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il postino - non trovando nessuno a casa - lascia nella cassetta l’avviso di comunicazione della giacenza, con l’invito a ritirare la busta all’ufficio postale.
Ed infatti, il decorso dei 10 giorni di compiuta giacenza, necessario per il perfezionamento degli atti giudiziali, non rileva per le contestazioni ed i provvedimenti che rientrano nelle ipotesi di atti stragiudiziali.
Difatti, l’interpretazione offerta dei giudici di legittimità del richiamato art. 1334 del codice civile è che gli effetti dell’atto unilaterale recettizio “si producono … nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione … possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20784 del 25 settembre 2006).
In altre parole la Suprema Corte ha ribadito che le comunicazioni unilaterali recettizie devono considerarsi ricevute nel momento in cui arrivano al domicilio del destinatario, sia che questi sia presente, sia che non lo sia.
Tuttavia, nel caso delle contestazioni disciplinari è bene richiamare l’informaiop n° 302 del 29 marzo 2019, ove evidenziavamo come, prima di inviare tali atti per raccomandata, sia bene tentare di consegnare il documento brevi manu e leggerlo al dipendente alla presenza di due testimoni, al fine di offrire una inconfutabile prova della conoscenza del contenuto dello stesso ed evitare eccezioni in tal senso in caso di impugnazione da parte del dipendente.
Risulta interessante notare come anche il licenziamento sia da considerarsi quale atto unilaterale recettizio e come, pertanto, anche ai fine della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soggiaccia alla medesima disciplina del perfezionamento della notifica. Ed invero, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la Sentenza n. 18911 del 1 settembre 2006, ha evidenziato che “il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato”.
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