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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale
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Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.
In particolare, il CTU riscontrava come il medico non avesse mai eseguito la timbratura né in entrata, né in uscita, in corrispondenza con lo svolgimento delle predette attività libero - professionali e, pertanto, come lo stesso avesse lucrato su una prestazione non resa, percependo lo stipendio e maturando, per i medesimi archi temporali, compensi per detta ulteriore attività autonoma.
Il Giudice, a fronte di tale evidenza, nel confermare la legittimità della contestazione disciplinare sollevata dall’azienda, ha dunque sancito che la cennata condotta costituiva una “ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e di fedeltà che devono costantemente improntare il rapporto di lavoro. Pertanto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso comminata al ricorrente appare legittima e proporzionata rispetto alla condotta illecita in contestazione, astrattamente riconducibile al delitto tentato di truffa c.d. contrattuale [avendo con artifici o raggiri - consistiti nell’aver omesso di timbrare in uscita prima dello svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia ed in entrata successivamente all’esaurimento della stessa attività - tentato di indurre in errore la parte datoriale e di procurare a sé un profitto - integrato dalla maturazione del credito corrispondente alla remunerazione dell’attività libero - professionale intramoenia che avrebbe dovuto essere espletata fuori dall’orario di lavoro subordinato - con eventuale danno per l’azienda …]”.
In altre parole, il Tribunale di Bari, nel confermare il licenziamento irrogato, ha rilevato graniticamente come la condotta del medico, consistente nell’erogare prestazioni in regime libero - professionale durante l’orario di lavoro subordinato, giustifichi ex se il licenziamento, in quanto l’Azienda, ove non si fosse avveduta della condotta omissiva del professionista, avrebbe remunerato il lavoratore, per ben due volte, sia per la prestazione di lavoro subordinato che per l’attività libero - professionale.
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