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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore
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Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 8373 del 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in esame, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto: è consentito al datore di lavoro utilizzare agenzie investigative non solo in presenza di un'avvenuta prospettazione di illeciti, ma anche in ragione dell’ipotesi della sussistenza di una condotta contraria agli obblighi professionali.
Nel caso de quo il dipendente veniva licenziato per giusta causa poiché, all’esito di una indagine investigativa, la società appurava il mancato rispetto da parte del medesimo dell’orario di lavoro ed il disbrigo, al di fuori dell’ufficio, di attività estranee alla sfera professionale.
Il prestatore impugnava giudizialmente il recesso datoriale sul presupposto, tra gli altri motivi di censura, dell’illegittimità del controllo investigativo per contrarietà agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, sottolineava, preliminarmente, che la disposizione dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore a tutela del patrimonio aziendale, non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore ed ai suoi collaboratori.
Infatti, la legittimità dall'intervento in questione, non solo è garantita dal potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, ma può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cfr. Cass. 10.7.2009 n. 16196).
Pertanto, la Corte di Legittimità ha confermato il proprio indirizzo secondo cui l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non osta al ricorrere ad agenzie investigative, purché “tale attività non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che, nel caso di specie, il controllo era effettuato il luoghi pubblici e non diretto a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì le cause dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal prestatore, confermando la legittimità della condotta datoriale.
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