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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare e recidiva
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Licenziamento disciplinare e recidiva

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 1909 del 25 gennaio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una dipendente di una cooperativa licenziata per giusta causa sulla base di una contestazione disciplinare con la quale le veniva addebitata l’assenza ingiustificata per un giorno. Nel mese precedente, la stessa lavoratrice aveva ricevuto un’altra contestazione disciplinare per essersi assentata, senza giustificazione, per tredici giorni.
La ex dipendente impugnava il licenziamento innanzi il Tribunale di Milano, che rigettava il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso alla luce del generale comportamento della dipendente e, in particolare, delle precedenti assenze ingiustificate.
La lavoratrice ricorreva dunque in Cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato, ai fini della proporzionalità del licenziamento per giusta causa, precedenti disciplinari non espressamente contestati, né richiamati, nell’ultima contestazione disciplinare.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla lavoratrice sulla base del principio di diritto - costantemente ribadito dai giudici di legittimità - secondo cui "la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito, anche alla luce delle disposizione del Ccnl applicato, che la recidiva nel caso specifico rappresentasse un elemento costitutivo dell’addebito per il quale era possibile al licenziamento, poiché, diversamente, l’assenza ingiustificata per un solo giorno non sarebbe stata sufficiente per l’irrogazione della sanzione massima, e che, quindi, dovesse essere formalmente contestata alla dipendente, chiarendo che non è invece necessario contestare la recidiva quando viene presa in considerazione solo quale precedente negativo dell’addebito contestato e, quindi, quale mero criterio di determinazione della proporzionalità della sanzione da applicare per il fatto contestato.
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