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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Legge di Bilancio: le disposizioni di interesse
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Legge di Bilancio: le disposizioni di interesse

Accolti alla Camera due ordini del giorno che impegnano il Governo ad abrogare il tetto previsto dal DL 95

Il 29 dicembre u.s. si è conclusa la prima sessione di bilancio del Governo Meloni che, nonostante le molteplici difficoltà, è riuscito a far approvare la manovra pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.303 del 23-12-2022, Legge del 29 dicembre n.197, c.d. "Legge di Bilancio 2023", recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Si segnala, in merito all’iter parlamentare, che dal resoconto stenografico di seduta del 24 dicembre u.s. risulta che gli Ordini del giorno n. 9/643-bis-AR/102 Foti e n. 9/643-bis-AR/104 Vietri, presentati alla Camera dei deputati, hanno ricevuto parere favorevole e pertanto sono stati accolti, impegnando il Governo ad abrogare il tetto di spesa previsto per l’acquisto di prestazioni dalla componente di diritto privato del SSN (ex art. 15, co. 14, primo periodo del DL 95/2012).

Tanto premesso, riportiamo di seguito un’analisi delle disposizioni di interesse sanitario, così come modificate nel corso dell'esame parlamentare.

- Incremento dell’Indennità di pronto soccorso (commi 526 e 527)
La disposizione prevede l’incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dell’indennità riconosciuta al personale del comparto sanità dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso. L’indennità riconosciuta è pari a 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro destinati alla dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

- Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN (comma 528)
La disposizione estende al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dell’arco temporale in cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022) alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

- Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel piano nazionale di contrasto all’antimicrobiotico resistenza (PNCAR) 2022-2025 (comma 529)

La disposizione interviene per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all’antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dalla presente misura si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

 - Programma nazionale di screening per diabete e celiachia (comma 530)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

A copertura della misura descritta viene corrispondentemente ridotto per gli anni dal 2023 al 2025 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. 

- Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCSS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della Salute (comma 531)

La disposizione autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della Salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR- T e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
Agli oneri derivanti per 250.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili. 

- Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie (commi 532-534)

La disposizione riconosce, a decorrere dal 1° marzo 2023, un livello di remunerazione aggiuntivo in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale.

In particolare, viene riconosciuta una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, che è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 - Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci (commi 535-536)

La disposizione stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l’anno 2023, 2.300 milioni di euro per l’anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

Inoltre, esclusivamente per l’anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall’incremento dei prezzi delle fonti energetiche. La disposizione, di cui al comma precedente, incrementa di 650 milioni di euro per l’anno 2023 il fondo da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

 - Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della Salute (comma 537)

La disposizione prevede delle risorse destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale da parte del Ministero della Salute.

In particolare, l’assunzione viene disciplinata con apposita procedura concorsuale pubblica per esami, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, di contingenti di personale appartenente ad aree e profili diversi, allo scopo di  potenziare l’attuazione  delle  politiche  per  la salute, e di perseguire le accresciute attività; demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall’anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Salute.

 

- Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale (comma 538)

La disposizione prevede un sostegno per le spese relative alle sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi, mediante il riconoscimento di un contributo esteso agli anni 2023 e 2024 e successivi. Il contributo previsto è pari a 1.500 euro a persona, nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

La copertura del corrispondente onere è prevista a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. 

- Incremento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per il colanciocarcinoma (comma 539).

La disposizione è volta a incrementare di 200.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo per i test Next generation sequencing, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute dall’articolo 1, comma 684 della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori, dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza. L’incremento del Fondo è destinato ai test di profilazione genomica del colangiocarcinoma. La definizione dei criteri, delle modalità di riparto del Fondo e del sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme è rimessa a un decreto del Ministero della Salute. 

A copertura della misura descritta viene corrispondentemente ridotto per gli anni dal 2023 al 2025 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. 

- Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi (comma 542)

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi. Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell’anno accademico di riferimento è parametrato sull’ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell’80% di tale valore per ciascun ateneo. Con la presente disposizione si vuole aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell’anno accademico di riferimento. A tale scopo, la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall’attuale 80% al 90%) e dall’altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

- Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari (comma 543)

La disposizione è volta ad estendere al 2027 il vigente finanziamento di 35 milioni di euro previsti fino al 2024 per i Policlinici Universitari gestiti direttamente da Università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

- Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (comma 544)

La disposizione definisce per l’anno 2022 una quota premiale pari allo 0,40 % per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.

I criteri per il riparto della quota premiale di cui detti, sono stabiliti con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

- Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio (commi 545-547)

Le disposizioni sono volte ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone.

Criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto – da adottare entro il 31 marzo 2023 - del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

I corrispondenti oneri sono coperti a valere sull’autorizzazione di spesa destinata a finanziare il trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008.

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