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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

La nuova circolare del Ministero della Salute per  per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23
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La nuova circolare del Ministero della Salute per per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, con Circolare n. 51961-31 del 31 dicembre u.s. ha aggiornato le indicazioni relative alle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti. 

In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022 con Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”, tenuto conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina”, nonché in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19. 

Con riferimento ai casi confermati di malattia, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o rapido per la ricerca del virus Sars CoV-2, saranno sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare con le seguenti modalità:

a) per gli asintomatici o coloro che non presentino sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test o dall’inizio dei sintomi a prescindere dall’effettuazione di un test diagnostico, fatta salva la possibilità di accorciare tale termine per gli asintomatici che effettuino un test rapido o molecolare con esito negativo;

b) per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma solo a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo;

c) per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare risultato negativo;

d) per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Cinese nei 7 giorni precedenti il test risultato positivo, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test solo se asintomatici da almeno 2 giorni e risultati negativi ad un test rapido o molecolare.

In ogni caso, decorsi i termini di isolamento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fino al decimo giorno dal primo test positivo ovvero dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati e persone ad alto rischio, a meno che, nelle more, venga effettuato un test rapido o molecolare risultato negativo.

Con riferimento ai casi di contatto stretto con soggetti confermati positivi al virus Sars CoV-2, vige il regime dell’autosorveglianza, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto, durante il quale è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con raccomandazione ad eseguire un test diagnostico rapido o molecolare all’insorgenza dei sintomi propri dell’infezione da Sars CoV-2. Gli operatori sanitari che risultino a contatto stretto di un caso confermato positivo al Covid19, dovranno sottoporsi giornalmente ad un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto.

In allegato la Circolare del Ministero della Salute

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