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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”
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Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”

Cass. Se. Lav. 21 ottobre 2022 n. 31148 - Tribunale Mantova Sez. Lav. 3 giugno 2022 n. 104 - Cass. Sez. Lav. 23 maggio 2023, n. 14216.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Le pronunce in commento affrontano il tema della successione tra CCNL, disponendo che le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, con il solo limite dei diritti quesiti.

La giurisprudenza, ivi incluse le sentenze di legittimità oggi esaminate, confermano che, nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, solo quelle situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Non rientrano invece  tra i diritti quesiti le ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata) (in tal senso Cass., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634).

Di particolare interesse, seppur trattandosi di una pronuncia di merito, è quella emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova, n. 104/2022, che traeva origine  dal ricorso presentato da diciassette lavoratrici di una RSA del mantovano al fine di sentir dichiarare illegittima l’applicazione delle condizioni contrattuali UNEBA e disporre il ritorno al CCNL Funzioni Locali.

Il Tribunale rigettava il ricorso, statuendo innanzitutto che la decisione della RSA era stata dettata dall’opportunità – in seguito alla trasformazione da IPAB in fondazione di diritto privato e all’adesione all’Uneba – di superare il regime del doppio binario, in forza del quale per un numero esiguo di lavoratori continuava ad applicarsi il vecchio contratto collettivo di stampo pubblicistico, mentre per il resto del personale di nuova assunzione trovava applicazione il CCNL Uneba, anche alla luce della pronuncia di incostituzionalità della disciplina regionale lombarda nella parte in cui aveva limitato la facoltà del datore di lavoro depubblicizzato di applicare un contratto collettivo di stampo privatistico al personale neo-assunto (Corte Cost. n. 411/2006).

Secondo il Tribunale di Mantova il recesso doveva altresì ritenersi legittimo per essere stato esercitato successivamente alla naturale scadenza del contratto collettivo applicato, non potendo un contratto collettivo vincolare per sempre le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione.

Specificava infine il Giudice di primo grado come il solo limite all’esercizio del diritto di recesso fosse l’intangibilità dei diritti quesiti dei lavoratori, intesi come i diritti derivanti dalla pregressa disciplina contrattuale più favorevole entrati definitivamente nel loro patrimonio.

Per tale ragione, secondo il Giudice adito, la pretesa delle ricorrenti di mantenere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL FL in relazione agli istituti della malattia-maternità-ferie non poteva trovare accoglimento, costituendo gli stessi non già diritti quesiti ma mere aspettative riferite a situazioni future non ancora entrate a far parte del patrimonio dei lavoratori.

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