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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale
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Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale

Parere n. 0000804 del 19 maggio 2021

Com’è noto, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, in base al D.L. n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), i 24 mesi.  La norma specifica dunque che il limite dei 24 mesi è strettamente connesso alla sommatoria di contratti a termine stipulati per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale, concedendo dunque la possibilità di superarlo ove al lavoratore vengano assegnate (contrattualmente e di fatto) mansioni rientranti in un diverso livello e categoria legale.

Sul punto, con un interessante parere, oggi in commento, si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, su richiesta di indicazioni dell’ITL di Genova in merito alla corretta interpretazione della norma, a fronte di numerose istanze di rinnovo (in deroga assistita innanzi, appunto, all’ITL) con modifica del livello contrattuale. Ed infatti l’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 87/18 (c.d. Decreto Dignità) consente al datore di lavoro di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi all’ispettorato, una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi fissata per legge, ovvero la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva. 

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che la procedura sia applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta la durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 81/2015), ossia lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a tempo determinato. 

L’ Ispettorato chiarisce che la procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. 

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.  All’uopo si specifica che il nostro CCNL personale non medico all’art. 46 individua nella categoria legale “impiegati” tutti i “lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da B1 a E2” e nella categoria legale “operai” tutto “il restante personale”.

Tuttavia, chiarisce l’Ispettorato, le aziende dovranno fare attenzione alla reiterata successione di contratti che prevedono mutamenti di categoria e livello. Nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale avanzi dubbi o perplessità in merito al diverso inquadramento, la sede territorialmente competente potrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto che la sottoscrizione dei contratti a termine sia conforme alla legge. 

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