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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando il datore può integrare la contestazione disciplinare con prove ulteriori?
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Quando il datore può integrare la contestazione disciplinare con prove ulteriori?

Cass. Sez. Lav. n. 26836 del 16.10.2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un dipendente licenziato per non avere contestato alla ditta con cui la società datrice di lavoro aveva sottoscritto un contratto d’appalto, l’esecuzione di opere non autorizzate. L’ex dipendente impugnava la suddetta risoluzione rilevando, tra i vari motivi, che la modifica apportata nella lettera di licenziamento rispetto alla contestazione disciplinare fosse lesiva del suo diritto di difesa. In entrambi i gradi questi si vedeva soccombente, ritenendo, in ultimo la Corte di Appello, inesistente la violazione del principio di immutabilità della contestazione (nella lettera del 5 ottobre 2020 essendo stati indicati i lavori ingombranti la carreggiata della SS 341 e invece nella lettera di licenziamento all'interno della sua fascia di rispetto). Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione.

Gli Ermellini – nel confermare la pronuncia di merito – hanno rilevato innanzitutto come “in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità (ricorrente quando le modificazioni dei fatti contestati si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata, ma non qualora, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, esse non ostino alla difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito: Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23003; Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 7 agosto 2024, n. 22369), chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271)”.

Ha quindi proseguito la Corte sostenendo che “è noto il principio secondo cui l'addebito oggetto di contestazione debba necessariamente corrispondere a quello posto a fondamento della sanzione disciplinare, sicché è vietato infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati; ma che esso non possa ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 10 marzo 2010, n. 6091; Cass. 17 luglio 2018, n. 19023; Cass. 25 marzo 2019, n. 8293)”. Pertanto, - è specificato in ordinanza - i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione, posto che "ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr., tra le altre, Cass. n. 2935 del 2013)"; sicché, "sussiste una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto" (Cass. 15 giugno 2020, n. 11540, in motivaz., sub p.to 7)”

Ciò detto, ritenendo insussistente la doglianza mossa dal ricorrente, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso al medesimo irrogato.

 

 

 

 

 

 

 

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