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La Regione Campania riconosce alle strutture sanitarie private la remunerazione della Funzione e il DRG COVID-19
Le ASL, su invito della Regione, dovranno tenere conto della remunerazione della funzione di attesa per i posti letto COVID e della maggiorazione tariffaria per ricoveri COVID, approvate nella Delibera 1° marzo 2022, n. 89, nel conteggio consuntivo dei corrispettivi liquidabili alle strutture sanitarie private per l’esercizio 2020, per la parte avente competenza economica 2020, anche al fine di assorbire gli eventuali acconti concessi alle strutture ospedaliere private.
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 12 agosto 2021, in applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. 34/2020, ha provveduto, come segnalato nella nostra Circolare n. 221/2021, alla quale rimandiamo per i dettagli, (A) alla determinazione dell’incremento tariffario per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti affetti da COVID-19, e (B) alla individuazione dei criteri utili alla definizione delle funzioni assistenziali correlate all’emergenza COVID-19, che le Regioni e le Province Autonome avrebbero potuto riconoscere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 34/2020, con riferimento ai soli ricoveri effettuati nel corso del periodo relativo all’emergenza COVID-19.
La Giunta della Regione Campania, dunque, alla luce di quanto sopradetto, con la Delibera del 1° marzo 2022, n. 89, ha riconosciuto alle strutture sanitarie private la remunerazione della funzione di attesa per i posti letto COVID e la integrazione tariffaria per ricoveri COVID, nei termini che seguono.
A. INCREMENTO TARIFFARIO
Le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19 - sulla base della verifica della presenza in cartella clinica di diagnosi principale o secondaria specifica di virus identificato, in riferimento alle codifiche ICD-9-CM comunicate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 2494 del 3 febbraio 2021 e del contestuale risultato positivo al tampone effettuato per la ricerca del virus SARS-COV-2, così come verificato dall’Istituto Superiore di Sanità - di durata superiore ad un giorno, ad esclusione pertanto delle prestazioni di ricovero per quadro clinico in post acuto nelle discipline di unità spinali, riabilitazione e recupero funzionale, lungodegenza e neuroriabilitazione, sono remunerate, secondo quanto previsto allegato B della Delibera, maggiorando l’ordinaria remunerazione di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, con l’incremento tariffario stabilito dal decreto ministeriale richiamato in premessa, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, sulla base delle seguenti assunzioni:
a) ricoveri senza proseguimento della degenza o trasferimento in altra struttura di cura l’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale, è pari a euro 3.713 in caso di degenza esclusiva in area medica oppure pari a euro 9.697 se il ricovero è avvenuto con transito nei reparti di terapia intensiva;
b) in caso di trasferimento del paziente in reparti diversi di una stessa struttura di ricovero, l’incremento tariffario è riconosciuto una sola volta con riferimento all’intero episodio di cura ospedaliero;
c) ricoveri con proseguimento della degenza o trasferimento in altra struttura di cura l’incremento tariffario massimo si intende ripartito tra le strutture di cura in proporzione alla effettiva durata della degenza in ciascuna nella singola struttura, tenendo conto delle seguenti declinazioni ulteriori:
i) in assenza di transito nei reparti di terapia intensiva, l’incremento tariffario di euro 3.713 dovrà essere ripartito in quota proporzionale in basa alle giornate effettive di degenza per singolo episodio di ricovero rispetto al totale delle giornate dell’intero percorso assistenziale ospedaliero;
ii) in presenza di transito nei reparti di terapia intensiva per gli episodi di ricovero, che compongono il percorso assistenziale ospedaliero, l’incremento tariffario di euro 5.984 (quale differenza tra la tariffa di euro 9.697 e la tariffa di euro 3.713) dovrà essere ripartito tra gli episodi di ricoveri in quota proporzionale in base alle effettive giornate di degenza nei reparti di terapia intensiva rispetto al totale delle giornate di degenza nella terapia intensiva dell’intero percorso assistenziale ospedaliero, invece, l’incremento tariffario di euro 3.713 dovrà essere ripartito in quota proporzionale in base alle giornate di degenza nei reparti diversi da quelli di terapia intensiva, rispetto al totale delle giornate di degenza nei reparti di disciplina clinica differenti dalla terapia intensiva;
iii) in presenza di transito nei reparti di terapia intensiva durante uno solo degli episodi di ricovero che compongono il percorso assistenziale ospedaliero, l’incremento tariffario di euro 5.984 (quale differenza tra la tariffa di euro 9.697 e la tariffa di euro 3.713) verrà riconosciuto in via esclusiva all’episodio di ricovero con transito nei reparti di terapia intensiva, invece, l’incremento tariffario di euro 3.713 verrà ripartito in quota proporzionale in base alle giornate di degenza nei reparti diversi da quelli di terapia intensiva rispetto al totale delle giornate effettive di degenza nei reparti nei reparti di disciplina clinica differenti dalla terapia intensiva.
Nell’allegato B alla Delibera, infine, si legge che l’importo riconosciuto andrà determinato tenendo conto del valore percentuale del 95% (100% per le Aziende Ospedaliere pubbliche: A.O.R.N., AA.OO.UU. e IRCCS) dell’incremento tariffario massimo su esposto, sia per l’attività di alta intensità che di medio-bassa intensità di cure. Le strutture che hanno preso parte al potenziamento della rete di assistenza ospedaliera per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo autorizzato per l’accoglienza dei pazienti COVID-19 positivi, invece, avranno riconosciuta la tariffa di degenza ordinaria per DRG al 100% senza eventuali abbattimenti, intendendosi riassorbiti eventuali costi dei farmaci e dei dispositivi medici.
Al di fuori delle fattispecie su esposte, inoltre, l’importo riconosciuto per gli eventuali ricoveri ospedalieri resi sarà determinato secondo la normativa vigente, tenendo conto dell’articolazione delle tariffe per classi di erogatori, quale esplicazione delle funzioni assegnate e dei livelli di qualità corrispondenti.
B. FUNZIONE ATTESA POSTO LETTO COVID-19
La Regione, come si legge nell’Allegato B della delibera, in considerazione del fatto che le remunerazioni stabilite nel decreto ministeriale, sono da intendersi come ipotesi di massima, determinabili in autonomia dalle singole realtà territoriali, e che le strutture private accreditate hanno positivamente risposto alla manifestazione di interesse regionale del 27 ottobre 2020 accettando le remunerazioni ivi proposte, riconosce alle strutture private accreditate la remunerazione dei posti letto resi disponibili e non occupati, previste nella suddetta manifestazione di interesse, e specificatamente:
a) per l’alta intensità di cura euro 1.000 posto letto non occupato pro-die;
b) la media intensità di cura euro 360 posto letto non occupato pro-die;
c) per la bassa intensità di cura euro 180 posto letto non occupato pro-die.
Nei casi nei quali le strutture abbiano messo a disposizione sia posti di bassa che di media intensità, si considereranno come occupati prioritariamente i posti letto di media intensità ed in via residuale quelli di bassa intensità, soprattutto in considerazione delle evidenze epidemiologiche ed assistenziali che, di norma, hanno determinato fabbisogni di intensità assistenziale più complessa.
Quanto, inoltre, alle giornate da remunerare devono considerarsi, secondo quanto previsto nell’Allegato B, le giornate potenzialmente erogabili dalle strutture private accreditate che hanno aderito alla manifestazione di interesse per tutto il periodo di disponibilità certificato dalle rispettive ASL di riferimento; successivamente, dovrà procedersi alla individuazione del numero di giornate in cui i posti letto non sono risultati occupati, quale differenza tra le giornate potenziali e quelle occupate da pazienti COVID.
La Regione, infine, richiamando quanto previsto dal decreto ministeriale, che prevede, in particolare, che (a) l’importo della funzione assistenziale correlata all'emergenza COVID-19 per la remunerazione dei costi di attesa dei posti letto non possa eccedere l’importo dei costi fissi e del personale sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto già percepito dalla struttura a titolo di riconoscimento corrisposto dalla regione per la medesima funzione, e che (b) le regioni e province autonome valutino la congruenza dei costi sostenuti da ciascuna struttura inserita nel citato piano, anche rispetto ai dati di costo sostenuti negli anni precedenti, con riferimento alle giornate in cui i posti letto non sono stati occupati, tenendo conto della remunerazione delle prestazioni erogate, richiede alle strutture private interessate la predisposizione di apposito prospetto di rendicontazione dei costi fissi, da trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali di competenza, sotto forma di atto notorio a firma del proprio rappresentante legale pro tempore, secondo la Tabella 1 allegata alla Delibera.
Quanto sopra riportato, ovviamente, rappresenta una sintesi di quanto contenuto nell’Allegato B della Delibera alla quale rimandiamo per i dettagli.