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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato
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Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato

Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 18441 del 28 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione relativa agli operatori sanitari non vaccinati ed alla conseguente sospensione dal lavoro senza retribuzione, confermando i precedenti in materia del Tribunale di Verona, Modena, Belluno e Terni, che avevano ritenuto pienamente legittimo l’operato del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice, sottoposta a visita da parte del medico competente, era stata dichiarata “idonea con limitazioni”, disponendo il medico competente “non può essere in contatto con i residenti del villaggio” stante il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov. 2.

La struttura, in virtù del richiamato giudizio, sospendeva la dipendente dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, “non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità della ricorrente e quindi la possibilità di reimpiegar[la] diversamente”.

Ricorreva quindi in Tribunale la lavoratrice, sostenendo l’illegittimità della determinazione datoriale assunta in quanto – a suo dire – trattavasi di “provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione”.

Il Giudice del Lavoro, nel respingere le su esposte doglianze, specificava che, nel caso di specie, il datore aveva adottato “un doveroso provvedimento di sospensione …stante la parziale inidoneità alle mansioni della lavoratrice. In questi casi, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell’art. 2087 c.c.”, riportando testualmente le copiose motivazioni della pronuncia del Tribunale di Modena che aveva ritenuto “inutile e irricevibile” da parte del datore di lavoro la prestazione lavorativa dell’operatore che aveva assunto “un ingiustificato contegno astensivo” rispetto al vaccino, poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla realizzazione del sinallagma contrattuale.

Quanto poi alla sussistenza dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, nel confermare la legittimità della relativa sospensione, il Tribunale di Roma concludeva sancendo che “la giurisprudenza concordemente ritiene che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass. n. 7619/1995)”.

Per tali motivi, dunque, il Giudice respingeva il ricorso con condanna della dipendente alla refusione delle spese legali.

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