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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP
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Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Come noto, l’art. 65 del vigente CCNL AIOP prevede che, ogni anno con la retribuzione del mese di luglio, a tutto il personale sia corrisposto un premio di € 450,00 lordo, a condizione che il dipendente abbia effettuato almeno 258 giorni di presenza, calcolati con riferimento a 6 giornate lavorative settimanali.
Tale importo è suscettibile della variazione di cui al co.2 del predetto articolo, in virtù della quale “per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno”.
Inoltre, il nostro CCNL dispone che ai fini del calcolo dei giorni di presenza non debbano essere decurtati i giorni in cui il lavoratore fruisce dei permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, dei permessi sindacali retribuiti, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, o di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Con l’approssimarsi dell’erogazione del premio in argomento, sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all’incidenza sul premio di istituti di cui si sta frequentemente facendo ricorso nel periodo emergenziale, quali estensione dei permessi ex L. 104/92, di cui all’art. 24 D.L. 18/2020 e ss., congedo straordinario Covid ex art. 23 D.L. 18/2020 e ss. e F.I.S..
Orbene, essendo stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi a permessi/congedi mai normati sino ad ora, eccezion fatta per l’ammortizzatore sociale, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione.
Per quanto concerne le assenze del dipendente collocato in F.I.S., non essendovi l’esclusione nel disposto contrattuale, si ritiene che esse incidano nella decurtazione del premio. Pare opportuno precisare che se la fruizione dell’ammortizzatore sociale avviene tra il personale a rotazione, andranno considerate solo le giornate di assenza effettiva.
Per quanto, invece, concerne l’estensione di ulteriori 12 giorni del permesso ex L. 104/92, pare che essi debbano essere esclusi dal computo delle assenze ai fini del calcolo del premio di incentivazione, posto che la disciplina contrattuale prevede espressamente che “non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92”. Il beneficio è dunque quello previsto dall’art. 65, sebbene la normativa emergenziale abbia esteso il numero di giornate fruibili.
Quanto infine al congedo straordinario Covid-19, occorre precisare come l’art. 23 D.L. 18/2020 e ss. abbia previsto uno “specifico” congedo, non equiparabile dunque né al congedo parentale né all’astensione obbligatoria per maternità. Peraltro, il cennato disposto richiama la disciplina del congedo di maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001 “calcolo dell’indennità”) limitatamente all’individuazione delle modalità di calcolo dell’indennità spettante a chi ne fruisce.
Non essendo dunque il richiamato congedo equiparato a quello di maternità, le relative assenze incideranno nella decurtazione del premio.
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