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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

ANPAL e Agenzia delle Entrate

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

STATO DI DISOCCUPAZIONE: LE NUOVE REGOLE ANPAL
Con la circolare n.1/2019 l’ANPAL chiarisce le nuove regole relative allo stato di disoccupazione. In riferimento alle novità introdotte dal D.L. n.4/2019 l’ANPAL definisce che lo stato di disoccupazione ed il lavoratore in disoccupazione, è da considerarsi tale, anche nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. In riferimento alla norma generale che considera i disoccupati come privi di impegno e che dichiarano in forma telematica la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative, la nuova disposizione introdotta dalla presente circolare si aggiunge, alternativamente, ai requisiti per il rilascio del DID (Dichiarazione di immediata Disponibilità online). La durata della disoccupazione si computa in giorni a decorrere dal rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca, quindi al computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che siano presenti 365 giorni più 1. Per i 6 mesi di disoccupazione parimenti 180 giorni più 1. Nella circolare è poi definito il regime di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di attività di lavoro subordinato ma nel rispetto dei requisiti relativi ai redditi di lavoro dipendente come discusso poco sopra. La valutazione del reddito, spiega l’Istituto, è da effettuare in termini prospettici, riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. In conclusione, viene poi specificata tale gestione per le attività di lavoro autonomo, più attività di tipologia diversa, attività di lavoro intermittente, tirocinio e svolgimento di prestazioni occasionali. Tali nuove disposizioni sono da considerare applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019.

RIMBORSO SPESE MEDICHE E TASSAZIONE DA APPLICARE

Con l’Interpello n.285/2019 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia relativamente alle spese mediche rimborsate dal datore di lavoro. Nello specifico, il caso verte sulle somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute in anni precedenti e sul tipo di tassazione da applicare e se si devono applicare le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR. L’Agenzia ribadisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche le somme a titolo di rimborso spese al lavoratore, in quanto dipendente, costituiscono per lui reddito da lavoro dipendente fatto salvo le specifiche dei commi 2 e seguenti dell’art. 51 del TUIR. Con precedente circolare (n.326/1997) si è precisato che sono soggetti ad imposizione anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione. Le somme corrisposte a titolo di rimborso concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e ne viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, difatti il datore di lavoro, è tenuto ad operare nel momento del pagamento la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
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