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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato
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I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato

Tribunale Civile di Firenze, Sez. Lavoro: Sentenza n. 528 del 04.06.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Firenze è intervenuto sul tema dei contratti di prossimità e, nell’accogliere parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore di una cooperativa sociale inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni, ha offerto diversi importanti spunti di riflessione in materia di contrattazione di prossimità.
In particolare, il giudice di merito ha sottolineato la necessità di rispettare pedissequamente le condizioni di stipula previste dal decreto legge 138/2011 (convertito dalla l. 148/11), pena l'illegittimità degli stessi.
I contratti di prossimità sono degli accordi collettivi, stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali che operano nell’azienda, con cui è data la possibilità di derogare, anche in peius, a disposizioni di legge o regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifiche materie, in ragione di particolari esigenze di organizzazione del lavoro e della produzione dell’impresa, nei limiti stabiliti da vincoli comunitari, costituzionali o dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
La legge riporta un elenco tassativo delle finalità che è possibile perseguire attraverso la sottoscrizione di detti accordi, i quali devono essere segnatamente finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Alla luce di tali obiettivi, il Legislatore ha declinato una serie di materie tipiche (Cfr. Cort Cost. 221/12), cui è permesso derogare mediante la formulazione di un contratto di prossimità con riferimento a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed altre forme di recesso illegittime.
Le materie nelle quali può essere esercitata la contrattazione collettiva in deroga sono molto ampie ed attengono in generale all'organizzazione del lavoro e della produzione.
Nel caso in esame il contratto di secondo livello aveva determinato un sottoinquadramento del lavoratore, il quale lamentava una compressione del proprio diritto costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.
Tuttavia, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che “ai fini del rispetto dell’art. 36 Cost., occorre far riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica; ne consegue che è il contratto collettivo a concretizzare il contenuto del parametro costituzionale”.
Pertanto, atteso che il richiamato art. 8 co. 2 della l. 148/2011 attribuisce agli accordi di prossimità il potere di dettare la disciplina relativa alle “mansioni del lavoratore, alla classificazione e all’inquadramento del personale”, la modifica operata risulta del tutto confacente con il dettato costituzionale.
Tale decisione del Giudice prende le mosse dai vari interventi operati dal legislatore e dalle parti sociali, volti a favorire la contrattazione di secondo livello. Ed invero, sia la legge che gli accordi interconfederali succedutisi nel tempo dal 2011, hanno sempre cercato di sostenere i contrati di prossimità in quanto maggiormente capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di una azienda o di un territorio.
Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza ha rilevato l’assenza una delle predette finalità del contratto previste dalla norma del 2011. Ed invero, il Foro fiorentino ha rilevato come non risulti sufficiente collegare solo formalmente il meccanismo di sottinquadramento dei lavoratori neoassunti all'obiettivo della maggiore occupazione, richiamando il puro nomen iuris della l. 148/2011, ma come sia indispensabile prevedere degli interventi concreti.
Infine non si può non evidenziare come di particolare pregio potrebbe risultare l’utilizzo dei contratti di prossimità nella materia di cui alla lett c) dell’art. 8 della l. 148/2011 che prevede la possibilità per le parti di derogare alla disciplina del tempo determinato, ovvero alla durata e al meccanismo delle causali.
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