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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare
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Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare

Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 4185 del 10 febbraio 2023

Avv. Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore, infermiere in un reparto di neuropsichiatria infantile di una struttura pubblica, il quale veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver somministrato un farmaco errato ad un paziente, con alterazione della cartella clinica. Il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento disciplinare irrogato.

La Corte d'Appello investita della questione, nel confermare la pronuncia di primo grado, riduceva la sanzione a quattro mesi, pur ribadendo la legittimità dell'operato della datrice di lavoro sia in merito alla audizione del dipendente che all'accertamento dei fatti contestati.

Contro la decisione della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il lavoratore, lamentando – tra i vari motivi – che la Corte distrettuale avesse errato nel ritenere che legittimamente la datrice di lavoro aveva omesso l'audizione del lavoratore, nonostante questa richiesta fosse stata inserita a verbale nel corso della prima audizione, cui il lavoratore non aveva potuto presenziare per motivi di salute (con consegna di certificato medico).

La Suprema Corte ha dichiarato infondata la doglianza proposta dal lavoratore e rigettato il ricorso.

Sul punto, hanno chiarito infatti gli Ermellini che la Cassazione – “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ma con un principio che può essere esteso anche alla materia del lavoro privato” – ha già precisato (cfr. sent. n. 9321/21) che “all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicche' è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano”.

Nella fattispecie in esame, ha rilevato la Corte, non era stata raggiunta tale prova, ed anzi alla prima audizione si era presentato il solo legale del lavoratore, rendendo difese scritte e senza preannunciare alcuna necessità di difese integrative. In aggiunta, dalla documentazione medica prodotta non si evinceva l'impossibilità a comparire del lavoratore.

Di tal che, anche in ragione dell’assenza di evidenze circa l’asserito e non meglio specificato pregiudizio al diritto di difesa patito, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal dipendente con condanna alle spese di lite.

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