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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore
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Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11999 del 16 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare ordinato nei confronti di un lavoratore che aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente oltre che una riunione aziendale, utilizzandone il contenuto al fine di sporgere querela contro il superiore.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che, a sua volta, aveva convalidato la decisione di primo grado sulla piena legittimità del licenziamento, avendo il Tribunale ritenuto la condotta del dipendente non solo lesiva dei doveri di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, ma anche violativa del diritto di riservatezza dei colleghi.
Più volte i Giudici di legittimità si sono pronunciati in tema di diritto alla riservatezza e del licenziamento intimato per tale lesione, cercando un bilanciamento tra il diritto di difesa in giudizio e il diritto alla riservatezza, entrambi di matrice costituzionale, tant’è che sul punto si è consolidato l’orientamento secondo cui la produzione in un giudizio intentato nei confronti del datore di lavoro di copia di atti aziendali che riguardino direttamente la posizione lavorativa del lavoratore, non fa venir meno i doveri di fedeltà del dipendente, di cui all’art. 2105 c. c., tenuto conto che l’esatta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale (ex multiis Cass. n. 6501/2013).
Ciò che occorre tuttavia valutare è la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti portati in giudizio, atteso che tali modalità potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento.
A tal proposito, dunque, ciò che rileva è il modo in cui le informazioni prodotte davanti ai giudici sono state acquisite: se tali informazioni sono state assunte registrando conversazioni all’insaputa dei conversanti ci si trova al cospetto di una lesione degli standards di comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e, dunque, di una condotta che compromette irreparabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, confermando detto orientamento, ha ribadito, negli stessi termini, che la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, costituendo pertanto un motivo valido per licenziare il dipendente che ha proceduto subdolamente a tale registrazione (Cfr. Cass. n. 26143/2013, Cass. n. 16629/2016).
Tuttavia occorre segnalare, come tale orientamento non sia affatto pacifico nella giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, infatti, si ricorda il recente precedente della medesima Sezione Lavoro, rappresentato dall’ordinanza n. 11322 del 10 Maggio 2018, con la quale è stata ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, all’insaputa dei colleghi, ha effettuato delle registrazioni, anche video, delle conversazioni dagli stessi effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro.
In particolare, nella richiamata ordinanza, la Suprema Corte spiega che tale condotta risulta legittima quando non esula dalle finalità perseguite dal dipendente, vale a dire il legittimo esercizio di un diritto, qual è quello previsto dall’art. 24 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 196/03, ed ossia il diritto di difesa in sede giudiziaria.
In conclusione, stante l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti, risulterà dirimente l’auspicabile ulteriore intervento delle Sezioni Unite, al fine di chiarire definitivamente l’effettiva portata delle registrazioni occulte, la loro legittimità e l’utilizzabilità delle stesse nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
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